L’imposta di bollo (cosiddetta marca da bollo) è un’imposta indiretta che colpisce i consumi; è alternativa all’IVA (imposta sul valore aggiunto) e pertanto, quando ad esempio le fatture o le ricevute fiscali riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti da questo ulteriore tributo. L’articolo 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972 prevede che l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.
La marca da bollo, nella misura di 2,00 euro va applicata esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro; al contrario per quelle di importo inferiore non va applicata. Vediamo quindi come funziona e come si assolve a tale obbligo; passiamo infine a vedere tutte le novità per il 2019 in merito alla marca da bollo per la fattura elettronica.
Imposta di bollo: a chi si applica e chi è escluso
In linea generale sono esenti dall’apposizione della marca in modo assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (tanto al 4% che al 10% o al 22%);
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali oppure delle ricariche telefoniche;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Al contrario sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture emesse sia in forma cartacea sia elettronica di importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72) come esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali;
- esenti (art.10 Dpr 633/72): prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie;
- escluse (art.15 Dpr.633/72): spese in nome e per conto, interessi di mora;
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.
Imposta di bollo: come assolverla
Si può assolvere l’imposta di bollo con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio, oppure in modo virtuale.
L’obbligo di apporre il contrassegno è a carico del soggetto che emette la fattura, il quale può effettuare la rivalsa dell’imposta, addebitandone l’importo al destinatario della fattura, a titolo di spese anticipate.
La marca da bollo si acquista presso tabaccherie e simili, ossia rivenditori di valori bollati.
Ai fini della validità per essere considerato regolare una volta applicata sulla fattura deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento stesso.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.
Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.
Marca da bollo virtuale
L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale (cosiddetta marca da bollo virtuale) previa domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; nella domanda di deve indicare il numero stimato dei documenti emessi e ricevuti per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale. La domanda può essere presentata solo per via telematica.
Il suo rinnovo avviene tacitamente per gli anni solari successivi, mentre la revoca deve essere esplicitata ed ha effetto dall’anno successivo.
Una volta ottenuta la dichiarazione sulla fattura dovrà essere riportata esplicitamente la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.
Per quanto riguarda la liquidazione l’Ufficio liquiderà l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato; in modo provvisorio e con un importo di rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare.
Essendo un importo provvisorio, entro il 31 gennaio dovrà essere effettuata la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, potendo così liquidare l’importo, attraverso modello F24 in modo definitivo. Questa modalità non si applica alle fatture elettroniche.
Marca da bollo, cosa cambia nel 2019
Con Decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019 sono state introdotte novità sull’imposta di bollo per le fatture; queste novità interessano i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2019.
In primo luogo, il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Marca da bollo fatture elettroniche
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Mette quindi a disposizione il dato all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito stesso.
A questo punto il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle entrate; con addebito su conto corrente oppure attraverso il modello F24.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28.12.2018.
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