Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, del decreto del MEF del 24 dicembre 2012, è partito il nuovo redditometro, ovvero l’accertamento sintetico, che dà il via alla rinnovata modalità di controllo delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Il decreto attuativo, “individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, puo’ essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” (art. 1).
Per elemento indicativo di capacita’ contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento.
Il nuovo redditometro si applicherà alle dichiarazioni dei redditi 2012 (ovvero relative al reddito 2009) attraverso la valutazione degli elementi indicativi di capacità contributiva, inseriti nella tabella A allegata al decreto. Il Fisco valuterà se le spese sostenute dal contribuente sono in linea con il reddito dichiarato o meno. In quest’ultimo caso, il Fisco, procederà ad accertamenti ulteriori.
La tabella A, racchiude tutte le voci riferibili ad aspetti della vita quotidiana: Consumi per generi alimentari e vestiario, abitazione (mutui, locazioni, spese ordinarie etc), istruzione, sanità, trasporti, costi per l’acquisto di beni mobili più o meno durevoli (come elettrodomestici e arredi o cibo e abbigliamento) a quelli per il benessere e il tempo libero.
Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
La ricostruzione del reddito avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria, sulle medie “costruite” dall’Istat e sulle risultanze di analisi e studi socio economici effettuati su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e’ suddiviso il territorio nazionale.
Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.
La parola d’ordine del nuovo redditometro è “dialogo con il contribuente”; una volta riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, il Fisco, prima di procedere all’eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti.
L’art 4 infatti, prevede la possibilità per il contribuente di dimostrare, prima della determinazione sintetica del reddito complessivo, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.