Un contribuente, nostro lettore, ha da poco aperto la propria attività in regime forfettario: l’attività svolta consiste nella vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento. Detto ciò per cercare di ampliare quanto più possibile l’offerta ossia il catalogo di beni vendibili, ha deciso di acquistare direttamente dalla ditta madre situata in Ungheria dei capi particolarmente richiesti dal mercato.
Rispetto a tali acquisiti, ci ha chiesto di conoscere quali siano gli obblighi in termini di integrazione della fattura e di esterometro e cosa sapere rispetto all’obbligo di fatturazione elettronica.
Ecco cosa sapere in merito.
Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio 2022, anche chi in precedenza era escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica è tenuto a tale adempimento. Dunque, non è più possibile emettere fattura cartacea ma solo elettronica in transito dal sistema di interscambio, S.d.I.
Da qui, sono pienamente sottoposti all’obbligo di fatturazione elettronica:
- i contribuenti in regime forfettario,
- coloro che sono in regime di vantaggio (cosiddetti minimi, articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario (Legge 398-1991).
Possono continuare a fatturare in formato cartaceo coloro che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 25.000 euro. Tale soglia dunque va rapportata ai mesi di attività .
Nei rapporti con l’estero, la fattura potrà essere emessa in via cartacea, tuttavia c’è l’obbligo di esterometro sia per le operazioni attive, vendita che per quelle passive, acquisti.
In merito all’esterometro, sempre dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni, cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi in formato XML e tramite Sistema di interscambio, SDI, così come avviene per le fatture elettroniche. Infatti non è sbagliato dire che ai fini dell’esterometro tramite S.d.I. sono richiesti gli stessi dati previsti per la e-fattura.
Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al nostro lettore.
Cosa sapere per gli acquisti intracomunitari per il regime forfettario
Gli acquisti di beni intracomunitari sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331 del 1993.
Da qui (vedi circolare, Agenzia delle entrate, n°10/E 2016):
- laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
- quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti UE.
Dunque, in tale ultimo caso, colui che acquista da un paese UE e che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26
ottobre 1972, n. 633); - integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa; - compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, Intra, ex articolo 50 comma 6, del DL 331 del 1993 (se si superano le soglie previste per legge).
Cos’è e come funziona l’esterometro?
Attenzione, sull’integrazione della fattura, l’esterometro ossia la trasmissione dei file xml con codice documento TD18 (acquisti di beni intracomunitari, ecc), permette di assolvere agli obblighi di integrazione/autofattura di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. Si vedano a tal proposito le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 26/2022.
Infine, è utile chiarire che laddove la controparte UE sia nel c.d. “regime delle piccole imprese“, la partita iva italiana dovrà emettere comunque autofattura senza applicazione dell’Iva per documentare l’acquisto e non compilerà l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. In tal senso la risposta, Agenzia delle entrate, n°431/2022.