La Legge di conversione del decreto superbonus, DL 11/2023, è stato approvata in via definitiva in data 5 aprile e ora si attende la pubblicazione del testo finale in Gazzetta Ufficiale per leggere le novità adottate in fase di conversione in legge. Detto ciò, in redazione, è arrivato un quesito proprio sul decreto superbonus: in particolare, un contribuente in regime forfettario vuole sapere se dopo l’approvazione del decreto superbonus, potrà ristrutturare la propria casa con il bonus 110 o con altri bonus edilizi.
Il suo dubbio è come usufruire dei bonus casa dopo il Decreto Superbonus? Il quesito parte dal fatto che, non avendo altri redditi se non quello dell’attività commerciale svolta, non riesce a capire come potrà sfruttare le detrazioni edilizie previste dalla legge.
Prima di rispondere al quesito, vediamo quali sono le novità apportate dal decreto superbonus.
Decreto superbonus, novità stop cessione del credito e sconto in fattura
Il DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, oltre a disporre lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ammette dei casi in cui le opzioni possono essere ancora attivabili dal contribuente.
In particolare, per i lavori ammessi al superbonus, è ancora possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura, se alla data del 16 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per quelli effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. E risulti anche presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per i lavori diversi da quelli agevolabili con il superbonus:
- alla data del 16 febbraio vi deve essere stata la presentazione della richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), i lavori devono essere già iniziati.
Quali sono le novità dopo la conversione in legge del Decreto superbonus
In fase di conversione in legge del decreto superbonus, il Parlamento ha approvato dei correttivi che in qualche modo hanno alleggerito gli effetti negativi riconducibili al testo iniziale del decreto, ossia prima della sua conversione in legge.
Infatti si introducono novità anche per lo sconto in fattura e per la cessione. Ad esempio, ai fini del rispetto della deadline del 16 febbraio, per prendere lo sconto in fattura o la cessione del credito, nonché per l’applicazione dell’aliquota del 110 anziché del 90% (vedi ad esempio la data 25 novembre), sono stati intercettati gli effetti negativi di eventuali varianti alla Cila o di un diverso e successivo titolo abilitativo.
Varianti alla Cila o un diverso titolo abilitativo non sposteranno in avanti la data di presentazione della prima CILAS; dunque per la verifica delle suddette date, rileverà la prima Cila (e la prima delibera assembleare per i lavori condominiali).
Forfettari, come usufruire dei bonus edilizi dopo il Decreto Superbonus? La risposta al quesito
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito in premessa.
In base alle previsioni di cui al decreto Superbonus, fatte salve alcune eccezioni, non ci saranno più cessione del credito e sconto in fattura; come riportato nella circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020, tali opzioni, per i forfettari, gli ex minimi, per chi è nella no tax area ecc. rappresentavano l’unico modo per poter sfruttare le detrazioni edilizie. Considerato che tali soggetti non hanno una base imponibile Irpef dalle quali detrarre le spese di ristrutturazione.
In fase di conversione in legge del DL 11/2023, ci si attendeva una soluzione che permettesse a tali soggetti di poter accedere alle detrazioni fiscali; tuttavia, il testo finale del decreto non prevede nessuna novità in tal senso.
Di conseguenza, il contribuente di cui al quesito non potrà sfruttare alcuna agevolazione per ristrutturare la propria casa, ma la situazione potrebbe cambiare laddove oltre al reddito dell’attività il contribuente avesse anche altri redditi; ad esempio un reddito derivante dalla locazione di un immobile non in regime di cedolare secca.