L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18/E del 28 giugno 2023 con la quale fornisce le istruzioni operative sulla nuova flat tax incrementale, indicando dettagli e novità in tema di imposta sostitutiva varata per l’anno di imposta in corso sugli incrementi di reddito incassato.
Frutto dell’ultima legge di Bilancio, la flat tax sostitutiva dell’Irpef per i titolari di partita Iva varrà sugli incrementi di reddito registrati rispetto al reddito più alto dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Di seguito parleremo proprio di questo regime fiscale agevolato e di che cosa ha chiarito ultimamente l’Agenzia con la fresca circolare – premettendo però che dal beneficio in oggetto sono esclusi i nuovi aderenti al regime forfettario. Ecco i dettagli.
Flat tax incrementale: le istruzioni delle Entrate
Come accennato poco sopra, l’Amministrazione finanziaria viene incontro ai contribuenti con una nuova circolare che offre delucidazioni per l’applicazione della tassa piatta con aliquota fissa del 15%. A corredo del rilevante documento anche un comunicato stampa dell’Agenzia, il quale rimarca l’applicazione della flat tax sostitutiva ai contribuenti con partita Iva e fa il punto della situazione in sintesi.
In particolare con la citata circolare n. 18/E del 28 giugno, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso martedì 6, le Entrate indicano chi può accedere al regime fiscale agevolato – e l’immediato riferimento va all’ultima legge di Bilancio, ovvero la n. 197 del 2022 – ma anche come individuare la base imponibile, quali i redditi da tenere in considerazione e quali quelli invece sono da escludere.
Siamo innanzi ad un regime opzionale per il 2023, sostitutivo dell’Irpef e delle collegate addizionali regionale e comunale. In particolare, colui che opta per la flat tax fa valere – come accennato – un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel corso di quest’anno e il reddito d’importo più alto dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
La finalità è sollecitare gli incrementi di reddito, con l’applicazione di una tassazione più bassa e più conveniente.
Chi sono i contribuenti interessati?
L’Agenzia delle Entrate coglie anche l’occasione per ricordare che i contribuenti cui si può applicare detto regime fiscale sono le persone fisiche che svolgono attività d’impresa e/o arti e professioni. All’interno della circolare l’Amministrazione finanziaria ricorda che all’interno del campo di applicazione della flat tax incrementale troviamo pure l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in ambo le ipotesi limitatamente al titolare.
Tra le ipotesi di esclusione dal nuovo regime agevolativo troviamo invece i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli che scaturiscono dallo svolgimento di arti e professioni in via associata, imputati ai singoli. Esclusi dal campo di applicazione altresì i contribuenti che, nel corso di quest’anno, aderiscono al regime forfetario di cui si trova traccia nella legge n. 190 del 2014.
Invece – ed è qui opportuno ben distinguere – non perdono la facoltà di scegliere la flat tax o tassa piatta incrementale i soggetti che hanno applicato l’identico regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98 del 2011), dal 2020 allo scorso anno (in uno o più anni). Si tratta chiaramente di precisazioni molto importanti circa il campo di applicazione soggettivo della flat tax.
Chiarimenti sulle modalità di calcolo
Circolare n. 18/E del 28 giugno scorso e collegato comunicato stampa delle Entrate inoltre offrono delucidazioni in merito alle modalità di calcolo. Infatti la circolare, tra i vari dettagli che offre, include anche alcuni esempi di come funziona e si determina la cd. base imponibile.
Onde fugare il campo da ogni possibile dubbio, le Entrate rimarcano che è necessario quantificare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo individuati nel 2023 e il reddito d’importo più alto (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Su detta differenza scatta la franchigia del 5%, quantificata sul reddito più alto del triennio. E, sul reddito così fissato – entro il limite massimo di 40mila euro – si applica l’aliquota fissa o flat tax pari al 15%. Mentre l’ulteriore quota di reddito – spiega la circolare – non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo oggetto di tassazione progressiva Irpef.
Per tutti gli ulteriori dettagli rinviamo comunque al testo completo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 28 giugno scorso, pubblicata in questa pagina web.
Testo della circolare 18/E del 28 giugno 2023 Agenzia delle Entrate
Di seguito alleghiamo il testo della Circolare in oggetto.
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