Lettere di compliance o adempimento spontaneo anche per le violazioni in materia di fatture elettroniche e corrispettivi telematici tardivi. A prevederlo è un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, con i quale il Fisco anticipa la possibilità di informare i contribuenti titolari di partita iva, circa la commissione di eventuali violazioni dovute al mancato rispetto delle tempistiche previste per legge per l’emissione e l’invio delle fatture al Sistema di interscambio e per la trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco, il riferimento è ai c.d. scontrini elettronici.
Grazie all’adempimento spontaneo, il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione versando delle sanzioni ridotte. Difatti, e ammessa anche la possibilità di ravvedimento operoso, che sarebbe invece escluso in caso di notifica di un avviso bonario.
Adempimento spontaneo anche per le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici
Con il provvedimento del 6 marzo, attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, l’Agenzia delle entrate estende la compliance anche alle irregolarità nelle tempistiche di emissione e invio delle fatture al Sistema di interscambio (S.d.I.) e della trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco.
La procedura in base alla quale il contribuente viene informato delle “contestazioni” del Fisco circa l’invio tardivo di fatture e corrispettivi, è abbastanza semplice; la comunicazione è inviata alla PEC della partita iva, e al contempo viene messa un’informativa di dettaglio all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Informazioni di dettaglio
Tali informazioni di dettaglio sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni. Le informazioni di dettaglio messe a disposizione del contribuente sono le seguenti.
In particolare, l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contiene:
- Numero delle fatture emesse in ritardo;
- Tipo fattura; i
- Tipo Documento;
- Numero Fattura/Documento;
- Data Fattura/Documento;
- Data di trasmissione; vii. Identificativo SDI file.
Per quanto riguarda i corrispettivi che al pari della fattura ordinaria devono essere inviati al Fisco entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, la comunicazione contiene l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente con l’indicazione di:
- numero degli invii trasmessi in ritardo;
- ID Invio;
- Matricola dispositivo (registratore telematico):
- Data di rilevazione.
- Data di trasmissione.
Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Le sanzioni oggetto di compliance
Grazie alla compliance, il contribuente può versare con uno sconto le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei termini ordinari entro i quali inviare le fatture: ordinarie, differite, riepilogative, ecc.; stessa cosa dicasi per i corrispettivi elettronici.
Quali sono le sanzioni che possono essere versate in misura ridotta?
Le sanzioni sono quelle di cui all’art.6 del D.Lgs 471/1997 comma 1 (si veda anche il comma 2).
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Per il tardivo invio dei corrispettivi, la riduzione opera sulla seguente sanzione:
Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e’ pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Quali sono le opzioni per sanare la posizione: ravvedimento o tregua fiscale
La prima soluzione finalizzata a regolarizzare la propria posizione è offerta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023; in particolare, il riferimento è alla c.d. sanatoria delle irregolarità formali.
In tale caso, il contribuente si mette a posto pagando entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.
Laddove la violazione sia sostanziale ossia abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, le alternative sono due: ravvedimento operoso ordinario, ex art.13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997, o ravvedimento speciale.
Con il ravvedimento speciale, entro la stessa data del 31 marzo, il contribuente versa un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (vedi pr.precedente).