Dal 1° Gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica tra privati, quella che viene chiamata B2B che significa Business to Business.
La fatturazione elettronica è stata introdotta in Italia a partire dal 6 giugno 2014. Inizialmente l’obbligo di fatturare elettronicamente riguardava esclusivamente i rapporti tra le imprese ed i professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, adesso è stata estesa alla quasi totalità dei titolari di Partita Iva.
La e-fattura, come viene comunemente chiamata, viene introdotta nel tentativo di eliminare l’evasione fiscale, ed anche per dematerializzare le fatture; è un’opportunità unica, che permetterà di organizzare al meglio la propria attività, ricevendo un flusso ordinato di informazioni.
Ci saranno dei benefici per quanto riguarda l’automazione, velocizzazione e correttezza, nella registrazione dei dati. Gli errori umani saranno ridotti al minimo, il lavoro di Data Entry nella registrazione della contabilità sarà ridotto notevolmente.
Attualmente entrano in gioco molti soggetti quando si parla di fattura: c’è chi la emette, chi la riceve, entrambi la consegneranno al proprio contabile che ne effettuerà la registrazione ai fini fiscali; tutti i soggetti registrano manualmente la fattura. Con la fattura elettronica questo sarà solo un ricordo, ci sarà un soggetto che emetterà la fattura e gli altri la riceveranno e la inseriranno nella propria contabilità digitalmente.
Fattura elettronica tra privati: sistema di interscambio
L’invio e la ricezione avverrà attraverso il sistema di interscambio. Chi emette fattura dovrà firmarla inviarla tramite SDI, a sua volta SDI provvederà a far pervenire la fattura al destinatario, tutto questo avviene attraverso la rete di internet.
Si presenta come una novità assoluta e siamo il primo paese Europeo ad introdurla per la quasi totalità dei soggetti titolari di Partita Iva. Una novità che promette di snellire gli adempimenti fiscali, anche se in questa fase iniziale sta creando una serie di dubbi e di incertezze tra gli operatori, ma come ogni novità bisogna imparare a gestirla.
I passaggi chiave sono:
- Dotarsi di un software per l’invio e la ricezione di tale fatture;
- Fare una convenzione per la conservazione;
- Procurarsi il codice identificativo, che nella maggior parte dei casi è a cura delle software house;
- Indicare nel proprio cassetto fiscale il codice identificativo o la Pec dove far pervenire le fatture.
Queste fatture vengono generate in formato XML, un formato standard stabilito dalla legge, per chi lo riceve sarà più facile da registrare perché avverrà tutto in modo telematico, senza bisogno di stampare materialmente la fattura, si ridurranno così i costi per la stampa, di spedizione, non si avranno più degli archivi ingombranti. Verrà altresì abolito lo spesometro, e non ci sarà più la necessità di annotarle presso il registro acquisti.
Fattura elettronica, soggetti esclusi
NOn tutti comunque hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica b2b; vi sono infatti alcuni soggetti esclusi da questo adempimento. Sono esclusi dall’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica:
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014;
- gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione e servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extra comunitari);
Bisogna ricordare che questi soggetti pur essendo esclusi dall’emissione in formato elettronico, dovranno comunque adoperarsi per la ricezione delle fatture di acquisto.
Fattura elettronica, soggetti esclusi: cosa fare
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 disciplina come comportarsi con chi applica il regime di vantaggio ed il regime forfettario, ovvero:
inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra:
- nel cosiddetto “regime di vantaggio”,
- ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario
- ovvero un produttore agricolo.
In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
In questo caso si deve stabilire se ricevere la fattura elettronica tramite la propria Pec o utilizzare dei canali telematici, oppure delegare un soggetto terzo per la ricezione.
La propria scelta dovrà essere comunicata al fornitore e bisognerà indicare tale scelta anche nel proprio cassetto fiscale. Per fare questa operazione basterà accedere nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, andare nella sezione per la fattura elettronica e registrare il proprio indirizzo telematico.
Fattura elettronica, esonero: fatturazione passiva e attiva
C’è una sostanziale differenza tra le fatture attive e le fatture passive, da un lato c’è l’esonero dell’emissione e la possibilità di emetterle nella forma tradizionale; mentre per le fatture passive possono essere ritirate in formato analogico oppure recuperare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate la fattura in formato elettronico, o riceverle tramite il canale scelto ed indicato nell’area riservata dell’AdE.
Rimane l’obbligo di conservarle elettronicamente per dieci anni, questo deve avvenire attraverso gli operatori abilitati, che effettuano questo servizio a pagamento; tuttavia l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione gratuitamente il servizio di conservazione, basta aderire al servizio.
Ricordiamo inoltre che i soggetti forfettari e minimi ammessi ai regimi agevolati continueranno a emettere le fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. 244/2007.