Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario, anche se con alcune eccezioni come vedremo in seguito. Tali contribuenti fino ad oggi hanno potuto fatturare ancora cartaceo, salvo opzione volontaria per la fattura elettronica.
Tuttavia, come detto, l’obbligo non riguarda tutti i contribuenti in regime forfettario. Infatti, potranno ancora continuare con la fattura cartacea, almeno fino al 2024, coloro che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. Ma come si calcola il ragguaglio di 25mila euro? Nel calcolo bisogna fare molta attenzione, in quanto l’errato calcolo dei ricavi/compensi, potrebbe far scattare pesanti sanzioni per la violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Fattura elettronica forfettari: cosa sapere
Come detto in premessa, dal 1° luglio, scatta l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
La novità non riguarda solo i contribuenti in regime forfettario, ma anche:
- coloro che sono in regime di vantaggio (cosiddetti minimi, articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- le associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario (Legge 398-1991).
Le sanzioni in caso di mancato adeguamento non scatteranno subito, ma vi sarà un periodo transitorio per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022.
Nello specifico:
le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Verifica dei ricavi a 25mila euro e calcolo di ragguaglio all’anno: come fare
Come detto in premessa, potranno continuare a fatturare in formato cartaceo coloro che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 25.000 euro.
Dunque i forfettari e i contribuenti in regime di vantaggio che non hanno superato la soglia delle 25.000 euro nel 2021, possono continuare con la fattura cartacea, almeno fino al
La norma di cui al Nuovo decreto PNRR (art.18 del D.L. 36/2022) dispone che i ricavi 2021 vanno però ragguagliati ad anno. Dunque, se la partita iva è stata aperta in corso del 2021 conseguendo redditi x, tali redditi devono essere proiettati all’anno intero.
Forfettari, esempio di ragguaglio 25.000 euro all’anno solare
Facciamo un esempio considerando una partita iva aperta a maggio 2021: dunque con 8 mesi di attività nello stesso anno e con ricavi pari a 16.600 euro. Ecco come tale importo va ragguagliato ad anno.
Se tale partita iva ha conseguito 16.600 euro di ricavi in 8 mesi, quanti ne conseguirebbe potenzialmente in 12? Il risultato sarebbe pari 24.900. Tale ragguaglio annuale, pertanto consentirebbe di non fatturare in formato elettronico.
Se invece i 16.600 euro fossero stati fatturati in 6 mesi, anche se il contribuente è rimasto sotto i 25.00 euro, non potrebbe comunque optare per la fattura cartacea, in quanto il ragguaglio all’anno sarebbe di 33.200 euro.
Le cose potrebbero forse complicarsi infine con un ragguaglio giornaliero; anche se si ritiene comunque più plausibile l’ipotesi di ragguaglio mensile. Ad ogni modo, sarebbe necessario un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.