A partire dal 1° ottobre, anche i contribuenti forfettari dovranno rispettare i termini ordinari dei 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica; infatti da tale data, cadrà il regime di favore previsto dal DL 36/2022, nuovo decreto PNRR, che permette di emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Senza che ciò comporti l’applicazione di sanzioni per tardiva-omessa fatturazione.
Tale agevolazione riguarda infatti esclusivamente le operazioni effettuate nel 3° trimestre 2022, dunque, luglio, agosto e settembre.
Ecco i dettagli.
Fattura elettronica forfettari: agevolazioni sanzioni fino al 30 settembre 2022
L’art.18 del DL 36/2022, oltre ad introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario e per gli altri soggetti prima esonerati, ha previsto allo stesso momento un trattamento sanzionatorio agevolato.
Infatti, per garantire ai suddetti soggetti un graduale adattamento alla nuova modalità di emissione della fattura, elettronica, in formato XML, in transito dal Sistema di Interscambio, SdI, il Governo ha previsto la non applicazione delle sanzioni per tardiva/omessa fatturazione.
In particolare, le sanzioni non si applicano se la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972, decreto Iva.
Da qui, in applicazione di tale disposizione, le fatture per le operazioni di luglio, agosto e settembre, potevano/possono essere emesse rispettivamente nei seguenti termini:
- operazione effettuata a luglio 2022, fattura entro il 31 agosto;
- operazione effettuata ad agosto, fattura entro il 30 settembre,
- effettuata a settembre, fattura entro il 31 ottobre.
In tal modo si evitano le sanzioni ex art.6 del D.Lgs 471/1997, comma 2:
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Dal 1° ottobre, fatture nei termini ordinari
Per le operazioni poste in essere dal 1° ottobre, i contribuenti in regime forfettario, così come gli altri nuovi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, dovranno emettere la fattura ordinaria (tecnicamente fattura immediata) entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Dunque:
- se l’operazione riguarda una cessione di beni mobili, i 12 giorni decoreranno dalla spedizione o dalla consegna dei beni;
- per le prestazioni di servizi, dal momento del pagamento del corrispettivo.
Ad esempio, se un agente di commercio in regime forfettario, riceve il pagamento per delle provvigioni in data 10 ottobre, a partire da questa data, avrà dodici giorni per emettere la fattura elettronica. Nulla vieta di emettere una fattura anticipata ossia prima di ricevere il pagamento. Oppure ancora, in caso di più prestazioni nello stesso mese, una fattura differita, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni (più operazioni verso lo stesso soggetto).
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