In caso di fattura elettronica nei confronti di clienti esteri, non stabiliti in Italia, la compilazione del campo codice fiscale non è obbligatoria. Tale precisazione riguarda la compilazione della e-fattura tramite il servizio gratuito disponibile sul portale Fatture a Corrispettivi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
A chiarirlo è stata l’AdE con l’aggiornamento di un’apposita FAQ sulla fatturazione elettronica. Nella presente guida vedremo in breve come fatturare correttamente le operazioni effettuate verso clienti esteri, ma prima vediamo in breve quando scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.
L’obbligo di fatturazione elettronica verso privati
Il passaggio dalla fattura cartacea alla fattura elettronica tramite Sistema di interscambio è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2019. La fattura elettronica è obbligatoria sia per le operazioni tra due partite iva residenti sia tra partite iva e privati. Sono esonerati dal formato elettronico i contribuenti forfettari, gli ex minimi, gli Enti commerciali, nonchè i condomini.
Accanto agli esoneri, è previsto un divieto di emissione della fattura in formato elettronico per gli operatori sanitari in riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei privati; è il caso dei medici, fisioterapisti, ottici ecc. Indipendentemente dall’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del Fisco.
All’atto dell’emissione della fattura il cliente comunica il proprio “codice univoco” o la propria PEC che vale come indirizzo al quale la fattura è recapitata. I clienti privati non sono tenuti a comunicare tali dati, nei loro confronti è obbligatorio rilasciare una copia cartacea della fattura elettronica. In caso di discordanza tra fattura cartacea e elettronica prevale la seconda.
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Fatturazione verso clienti esteri
Come anticipato sopra, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di sevizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Per le operazioni con soggetti non residenti i dati delle operazioni sono trasmessi all’Agenzia delle entrate grazie al cosiddetto esterometro.
Non è altro che un adempimento comunicativo con il quale sono comunicati i dati delle operazioni effettuate con clienti stranieri, comunitari o extracomunitari.
Nei confronti di clienti esteri non c’è pertanto obbligo di fatturazione elettronica. Ciò non toglie che fatturando nei confronti di clienti stranieri anche in formato elettronico viene meno l’adempimento trimestrale dell’esterometro. Infatti, anche nei confronti di un cliente straniero, privato o “partita iva” è possibile emettere la fattura in formato elettronico in transito dallo S.d.I. Evitando di trasmettere separatamente al Fisco i dati dell’operazioni con clienti stranieri.
Dunque non vi è obbligo di esterometro laddove l’operazione con il cliente straniero è documentata da fattura elettronica o da bolla doganale.
Fattura elettronica clienti esteri: ultimi chiarimenti
Proprio sulla e-fattura verso clienti stranieri l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti. Nello specifico i chiarimenti hanno riguardato la compilazione e la trasmissione della fattura tramite l’applicativo presente sul portale Fatture e corrispettivi. Ci riferiamo al servizio gratuito che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle partite iva per emettere le fatture elettroniche.
E’ stata infatti aggiunta una FAQ relativamente alla fatturazione elettronica, il cui file in formato PDF completo e aggiornato è disponibile in seguito.
E-fattura clienti esteri: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
L’interrogativo riguarda la corretta predisposizione del file della fatture elettronica emessa nei confronti di un cliente straniero. Il dubbio riguarda la compilazione obbligatoria del campo codice fiscale/partita iva.
A tal proposito, la corretta compilazione della fattura segue i seguenti passaggi ossia la fattura elettronica deve essere predisposta riportando:
- nel campo codice destinatario i caratteri “XXXXXXX”;
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il cap straniero.
Faq AdE e-fattura (aggiornate al 12 febbraio 2021) (1,6 MiB, 1.649 hits)
L’esterometro dal 2022
La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha previsto l’abrogazione dell’esterometro, a partire dal 2022. La comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero avverrà tramite il Sistema di interscambio (S.d.I). Utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Si interviene in un’ottica di semplificazione fiscale, prevedendo un unico canale di trasmissione, lo S.d.I.
Nello specifici, la trasmissione dei dati sarà effettuata:
- per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture ordinarie)
- per quelle ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sono state disciplinate anche le sanzioni legate alle violazione del nuovo obbligo.
Infatti, per l’omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili). La sanzione è ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.