Il Dl Anticipi (DL 145/2023) interviene anche in materia di fattura elettronica verso privati, dunque parliamo di fatturazione B2C.
In particolare la legge di conversione n. 191/2023, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 16 dicembre, rende obbligatoria la messa a disposizione in favore del cliente della copia della fattura elettronica nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, accessibile anche tramite SPID.
Vediamo nello specifico quali sono le novità apportate dal DL Anticipi.
Fattura elettronica: cosa cambia dal 1° gennaio 2024?
A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura tramite Sistema di interscambio, S.d.I. sarà valido per tutti gli operatori commerciali.
Fino al 31 dicembre saranno ancora ammesse fatture cartacee o elettroniche non in transito dallo S.d.I.
Ciò vale per i seguenti soggetti:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Per i soggetti appena elencati, l’obbligo di fatturazione elettronica è invece già scattato con effetti dal 1° luglio 2022, laddove nell’anno 2021 abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
In tuti gli altri casi, l’obbligo è rimandato al 1° gennaio 2024.
Fattura elettronica verso privati: novità per la copia cartacea
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tanto i rapporti con tra operatori commerciali (B2B) tanto quelli in cui la controparte dello scambio è un privato (B2C).
Detto ciò, all’atto dell’emissione della fattura B2C, il privato non è tenuto a fornire un indirizzo PEC. Tuttavia, questo può decidere di fornire la PEC e ricevere la fattura in formato XML.
A ogni modo, salvo che il cliente non faccia espressa rinuncia, l’esercente o il professionista è obbligato anche a fornirgli una copia cartacea della fattura (o, ad esempio, pdf per email).
Come da FAQ dell’Agenzia delle entrate, la fattura cartacea:
è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
Tuttavia in caso di discordanza nel contenuto tra fattura elettronica e fattura cartacea prevale la prima.
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche dei privati un servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”
Tale servizio, come da disposizioni del Garante della Privacy, è reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione. L’adesione può essere espressa tramite la propria area riservata del portale ADE.
In particolare, l’adesione può essere effettuata dalla stessa area riservata dove si accede alla dichiarazione precompilata.
Chi ha espresso la propria adesione entro il 31 dicembre 2021 potrà visionare e scaricare tutte le fatture emesse nei propri confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.
Chi ha aderito dopo o non l’ha ancora fatto visualizzerà solo quelle post adesione.
Il DL Anticipi interviene proprio in materia di adesione al servizio di consultazione delle fatture, prevedendo che le fatture elettroniche emesse (e inviate al sistema di interscambio) siano messe a disposizione dei consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, senza necessità di un’opzione esplicita.
In tal modo viene meno la necessità di attivare l’apposita procedure per attivare l’adesione al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Questo sarà liberamente accessibile senza che sia necessaria un’espressa adesione.
Potrebbe essere necessario un intervento del Garante della privacy per meglio regolare l’accesso libero al servizio.