Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo, per far scattare l’esonero dall’imposta, far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare?
Sono queste le questione sollevate dalla Corte Costituzionale attivando la questione di legittimità delle norme che differenziano, a detta della Corte, l’esonero IMU per l’abitazione principale tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto.
Ecco quali conseguenze ci saranno per i contribuenti.
Esonero Imu abitazione principale: qual è il contesto attuale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) aveva disposto che nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esonero IMU per l’abitazione principale non spetta in nessun caso.
Secondo la Corte di Cassazione la previsione normativa di cui al comma 741 della Legge 169/2019 “comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (…)”.
Dunque, la Cassazione esclude per per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
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Le precedenti indicazione del Mef
Tale principi espressi dalla Corte di Cassazione avevano creato un evidente contrasto con le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanza.
Infatti, in caso di due immobili nello stesso comune e residenze separate, il Mef come da norma, riconosceva l’esenzione IMU per un solo immobile; mentre in caso di due immobili in comuni separati e residenze separate, l’esonero IMU spettava per entrambi gli immobili (Circolare MEF n° 3/2012).
Considerato il contrasto Mef-Giurisprudenza, era intervento il D.L.146/2021. Decreto con il quale il Governo ha previsto una soluzione. Ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.
Differenze fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto sull’esonero IMU abitazione principale
In data 23 marzo, la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. La questione di legittimità riguarda l’esenzione IMU disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011.
Si tratta di un articolo abrogato e poi in parte riprodotto nella normativa in essere dal 2020 dopo l’unificazione tra Imu e Tasi ex legge 160/2019.
In pratica, la CTP sopra citata censura l’interpretazione fornita in merito dalla Corte di Cassazione. Laddove prevede che non spetta alcun esonero dell’Imu abitazione principale laddove uno dei componenti risiede in un immobile ubicato in altro comune. Questo perchè la norma nel definire il concetto di abitazione principale fa riferimento univoco sia alla dimora abituale sia alla residenza.
Entrambe devono essere riconducibili allo stesso immobile.
Quali sono le indicazioni della Corte Costituzionale
Da qui, con il comunicato stampa del 12 aprile che ha fatto seguito all’ordinanza n° 94, la Corte he rivelato i motivi che l’anno indotta a ritenere la risposta ai dubbi citati in premessa, pregiudiziale, rispetto alla questione sollevata dalla CTP di Napoli.
Pregiudiziale significa che deve essere anteposta alla soluzione di quanto sollevato dalla CTR di Napoli. La quale ha chiesto di di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale. Ciò qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
Ebbene, secondo la Corte Costituzionale:
- il riferimento al “nucleo familiare” contenuto nella norma in esame,
- determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto.
Poiché spiega la Corte:
sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale.
Conclusioni
Secondo la Corte, la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a
«un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».
Sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi»; di qui la decisione di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Vedremo come si evolverà la situazione.
Ad ogni modo, nel frattempo per quanto riguarda la nuova IMU, Legge 190/2019, il legislatore ha previsto che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.
La questione di legittima in commento potrebbe indirettamente avere delle conseguente anche su tale ultima disposizione?
Al momento non rimane che attendere ulteriori sviluppi della vicenda.