La possibilità di cessione o dello sconto in fattura per le detrazioni al 110% previste dal decreto Rilancio, eco bonus e sisma bonus, potrebbe essere riconosciuta anche ai contribuenti forfettari.
Tale indicazione, può essere desunta dai chiarimenti forniti tempo fa dall’Agenzia delle entrate che ha ammesso la possibilità di cessione dell’eco bonus ordinario da parte di un professionista in regime forfettario.
Vediamo quindi a quali condizioni è possibile cedere la detrazione del 110% o optare per lo sconto diretto in fattura.
Ecobonus e sismabonus 2020 al 110%: sconto in fattura o cessione del credito
Il D.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha introdotto una detrazione Irpef del 110% per lavori di:
- risparmio energetico (eco bonus);
- e riduzione del rischio sismico (sisma bonus),
con spese sostenute dal dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Per essere agevolati, gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Le spese devono essere sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).
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Gli interventi agevolati dall’ecobonus al 110 per cento
Gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali al 110% possono essere individuati come da tabella successiva. La detrazione è usufruibile in 5 quote annuali di pari importo.
Interventi detraibili al 110% |
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Intervento agevolato | Limite di spesa/note |
Interventi di isolamento termico dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda. | 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. |
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A | 30.000 € (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se effettuato su edifici condominiali). |
Installazione impianti fotovoltaici (se connesso ad uno dei precedenti interventi o al sisma bonus) | 48.000 € e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; la detrazione è subordinata alla cessione in favore del G.S.E. dell’energia non autoconsumata. |
Altri interventi rientranti nell’eco bonus ( pannelli solari, schermature solari, ecc) | Se collegati agli interventi di cui al punto 1 e 2; scontano i limiti di spesa ordinari. |
Installazione colonnine ricarica auto elettriche | Solo se l’installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui all’eco bonus. 110% |
Sismabonus | Sono interessati gli edifici destinati ad abitazione principale situati in zone a rischio sismico medio-elevato. Zone a rischio sismico 1,2 e 3, individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; scontano i limiti di spesa ordinari. |
L’opzione per la cessione o lo sconto
Per tutti gli interventi sopra individuati, il contribuente può optare per la cessione della detrazione o l’applicazione di uno sconto diretto in fattura. Il fornitore dei lavori non è obbligato a praticare lo sconto né ad accettare la cessione della detrazione.
A tal proposito, la cessione può essere effettuata in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. E’ ‘ammessa la possibilità di cedere il credito pari alla detrazione spettante anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
Le alternative alla detrazione del 110% |
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Sconto | Pari al 100% della spesa sostenuta e anticipato direttamente dal fornitore dei lavori. Quest’ultimo lo recupera sotto forma di credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi banche e gli altri intermediari finanziari. |
Cessione | La detrazione del 110% può essere trasformata in credito d’imposta e facoltativamente ceduta ad altri soggetti quali fornitori, banche e altri intermediari finanziari. |
Detto ciò , i crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti, anche in compensazione in F24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’indicazione dello sconto in fattura
L’importo dello sconto praticato non va portato a riduzione dell’imponibile ai fini IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del D.L 34/2020.
La fattura sarà elettronica laddove il fornitore sia obbligato a tale formato.
Ulteriori lavori interessati dalla cessione e dallo sconto
Oltre agli interventi detraibili al 110%, possono essere oggetto di sconto o di cessione anche i seguenti lavori:
- ristrutturazione edilizia;
- eco bonus ordinario;
- infine il bonus facciate.
Novità introdotta in deroga con il decreto Rilancio.
Cessione e sconto anche per i contribuenti forfettari?
In materia di cessione dell’eco bonus, l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 309/2019 ha riconosciuto al contribuente forfettario la possibilità di cedere al fornitore la detrazione per lavori di risparmio energetico.
Difatti, i forfettari non possono usufruire della detrazione Irpef in quanto sui redditi conseguiti applicano un’imposta sostitutiva. L’unica possibilità pertanto per non perdere i benefici fiscali connessi ai lavori effettuati è rappresentata dalla cessione della detrazione o dalla richiesta dello sconto in fattura.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta sopra citata, potrebbe essere estesa anche in riferimento alle nuove detrazioni fiscali al 110% che ammettono la cessione o lo sconto.
A tal proposito però si attendono indicazioni ufficiali da parte dell’agenzia delle entrate.