Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione energetica (Ecobonus e Sisma Bonus) spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano tali interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi; non solo quindi per gli immobili strumentali, ma anche per quelli merce o patrimonio. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 34/e 2020.
In tal modo viene meno la diatriba tra la Giurisprudenza e l’Agenzia delle entrate che finora ammetteva l’eco bonus solo per gli immobili utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. Al contrario, la Giurisprudenza, con diverse sentenze, aveva riconosciuto l’eco bonus agli imprenditori indipendentemente dalla qualificazione di detti immobili.
Difatti, sono numerosi i contenziosi tributari aventi ad oggetto accertamenti legati alle detrazioni sugli immobili delle imprese. Ecco in chiaro i soggetti che possono beneficiare dell’eco bonus e del sisma bonus alla luce della nuova posizione assunta dal Fisco.
Ecobonus 2020: chi sono i soggetti beneficiari
Possono beneficare della detrazione per interventi di risparmio energetico (ecobonus):
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni (lavoratori dipendenti, pensionati artigiani, professionisti con cassa e senza cassa);
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Inoltre, possono beneficiare dell’eco bonus: gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati (I.A.C.P.), e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Rientrano tra i soggetti beneficiari, anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
In merito alle imprese, finora l’Agenzia delle entrate ha ammesso la detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali ossia utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Ad esempio, finora, non poteva usufruire della detrazione, l’impresa per gli immobili destinati alla locazione o alla vendita quale attività propria(immobili merce).
Immobili strumentali, merce e patrimonio: cosa si intende?
Cerchiamo, con termini pratici, di individuare la differenza tra immobili strumentali merce e patrimonio.
- Possono essere considerati immobili strumentali quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale. Si pensi all’immobile utilizzato come sede produttiva, ufficio ecc.
- Al contrario possono essere considerati immobili merce quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Ad esempio, quelli utilizzati da una società esercente attività di pura locazione.
- Infine, sono considerati immobili patrimonio, quelli che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa. Possono essere anche destinati a locazione.
Sisma bonus 2020: chi sono i soggetti beneficiari
In merito alla detrazione ammessa per lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l’Agenzia delle entrate non ha mai fissato limiti oggettivi riguardanti le imprese.
Pertanto possono beneficare dell’agevolazione non soli i contribuenti privati (lavoratori dipendenti, pensionati) ma anche le imprese. Anche in riferimento agli immobili destinati alla locazione. Si veda la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018.
Rileva dunque, l’effettivo sostenimento della spesa e la detenzione dell’immobile in base ad un titolo idoneo.
L’orientamento della Giurisprudenza
Rimanendo sull’eco bonus, le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, non hanno trovato però riscontro nella Giurisprudenza. Con apposita sentenza (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019) è stato messo in evidenza come l’obiettivo del legislatore è quello di tutelare l’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico. La norma di riferimento della detrazione non fissa alcun espresso limite, né oggettivo né soggettivo.
Ne possono dunque beneficare sia le persone fisiche sia le imprese, indipendentemente dal tipo di immobile.
“La distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili”.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle entrate
Sulla base della posizione assunta nel tempo dalla Giurisprudenza:
- considerato il parere positivo espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020) nonché
- l’esigenza di allineare eco bonus e sisma bonus,
l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n° 34/2020 del 26 giugno ammette la detrazione eco bonus per tutti gli immobili dell’impresa.
Sotto il profilo dell’agevolabilità, gli interventi di risparmio energetico eseguiti dall’ impresa sugli immobili posseduti o detenuti, spettano indipendentemente dallo loro effettivo impiego. Dunque, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
E’ finalmente operativo l’allineamento dell’ambito oggettivo dell’eco bonus con quello del sisma bonus.
Cosa succede ora ai contenzioni in corso?
Numerosi sono i contenzioni tributari tra imprese e Fisco legati alle detrazioni per risparmio energetico riprese a tassazione.
Vista la nuova posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n°34/2020, viene evidenziato che nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici dovranno tenere conto del nuovo indirizzo di prassi. A tal proposito dovranno, riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio, la pretesa erariale. Sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Difatti, l’Agenzia delle entrate abbandonerà i giudizi in corso.
Nessuna limitazione potrà essere opposta alle imprese ai fini della richiesta dell’ecobonus. Anche in riferimento agli immobili diversi da quelli strumentali.