Le donazioni informali e quelle indirette non sono sottoposte a tassazione, ma le imposte sono dovute solo e soltanto nel momento in cui gli atti di liberalità siano condizionati a degli obblighi di registrazione, oppure quando vengono registrati volontariamente. Non è previsto il pagamento delle tasse, inoltre, nel momento in cui la donazione, pur superando il milione di euro, viene dichiarata dal contribuente nelle operazioni connesse agli accertamenti dei tributi.
A prendere questa decisione è stata la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, che sostanzialmente ha umiliato e stralciato la circolare n. 30/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Questo documento è stato ritenuto non condivisibile, impreciso e incompleto, almeno nella parte in cui viene asserito che l’imposta di donazione debba essere applicata alle donazioni effettuate tra i vivi e che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto.
Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa hanno deciso i giudici della Suprema corte.
Donazioni informali e indirette: cosa dice la Cassazione
La sentenza n. 7442 della Corte di Cassazione rappresenta a tutti gli effetti un punto di svolta sulle donazioni indirette e informali, che vengono effettuate, ad esempio, tra genitori e figli. La decisione dei giudici prende spunto da un ricorso, che è stato presentato da un privato che aveva ricevuto un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per non aver effettuato il pagamento dell’imposta di donazione.
La presa di posizione dei giudici risulta essere di particolare importanza, perché costituisce un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato. La sentenza, infatti, si va a sovrapporre alla disciplina che regolamenta le imposte sulle donazioni, che l’Agenzia delle Entrate ha ampiamente descritto all’interno della circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015. Documento ritenuto dalla Cassazione impreciso, incompleto e quindi non condivisibile.
Cosa cambia dopo la Sentenza
Ma sostanzialmente cosa è andata a modificare la sentenza della Cassazione? L’erario ha sempre preteso il pagamento dell’imposta di donazione, anche quando vengono effettuati dei trasferimenti di denaro attraverso, ad esempio, degli assegni circolari. In linea generale vengono tassati tutti gli atti di liberalità compiuti tra persone vive che si caratterizzano dall’assenza di un atto scritto.
Questo orientamento viene completamente ribaltato dalla sentenza della Suprema Corte, la quale ha escluso l’applicazione di qualsiasi tassa sulle donazioni informali o indirette, che non siano caratterizzate da un atto scritto o non siano soggette ad una registrazione.
Tipologie di donazione
La normativa italiana prevede che le donazioni abbiamo sempre due caratteristiche fondamentali:
- sono caratterizzate da uno spirito di liberalità;
- comportano l’arricchimento di una parte e il contestuale impoverimento dell’altra.
Fatte queste premesse è bene distinguere tra la donazione indiretta e quella informale. Una distinzione necessaria ed indispensabile, in modo da evitare di commettere gli stessi errori e le imprecisioni che sono contenute all’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate, che è stata messa sotto accusa dalla Corte di Cassazione. Ma vediamo nel dettaglio come si differenziano:
- le donazioni indirette – anche quando sono redatte attraverso un atto scritto – non rispettano e non seguono alla lettera tutti i requisiti di forma che sono stati previsti per queste operazioni dall’articolo 769 del Codice Civile. Questo è il motivo per il quale non risultano essere soggette all’obbligo di registrazione;
- donazioni informali, che costituiscono delle mere e semplici attività materiali, come è, ad esempio, il trasferimento di denaro attraverso il passaggio di mano di un po’ di contante. O anche quando la stessa operazione viene effettuata attraverso un assegno circolare o un bonifico bancario.
Donazioni, ecco quando non si devono pagare le imposte
Fatte queste doverose premesse, i giudici della Corte di Cassazione hanno puntualizzato che le imposte devono essere pagate solo quando sorge l’obbligo di registrazione dell’atto che istituisce la donazione. O quando la stessa viene dichiarata al fisco. Da questo ne consegue che le eventuali donazioni indirette, che scaturiscono ad un atto scritto per il quale non è obbligatoria la registrazione, i diretti interessati possono evitare di registrarlo e risparmiare il pagamento delle relative imposte. O possono procedere – in maniera facoltativa – alla sua registrazione ed effettuare tutti i versamenti previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda le donazioni informali – almeno per quelle per le quali non è previsto alcun atto scritto – risultano essere soggette a tassazione solo e soltanto se sono dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario.
Ricordiamo che l’amministrazione tributaria ha la possibilità di chiedere delle giustificazioni per le donazioni indirette nel momento in cui si vengono a verificare due casi:
- quando la loro esistenza risulti da alcune dichiarazione che vengono rese direttamente dall’interessato nel momento in cui è sottoposto a degli accertamenti tributari;
- nel momento in cui abbiano determinato a favore del beneficiario un incremento tributario che risulti essere superiore ad un milione di euro.
Volendo sintetizzare al massimo, questo significa che per le donazioni – per le quali non via sia alcun obbligo di registrazione – non sono soggette al pagamento dell’imposta.