Con un avviso pubblicato sul proprio portale web, l’Agenzia delle entrate conferma il pasticcio fatto con alcune lettere di compliance sugli scontrini elettronici. Infatti, dopo che con apposito provvedimento l’Agenzia aveva dato il via alla campagna di compliance per sollecitare gli esercenti a sistemare le irregolarità commesse nell’emissione di scontrini e fatture rispetto alle effettive risultanze degli incassi da POS, diversi addetti ai lavori avevano segnalato che le comunicazioni contenevano un sacco di errori.
Da qui, l’AdE è intervenuta con un avviso datato 11 ottobre 2023 in cui prende contezza delle inesattezza contenute nelle comunicazioni, dando però la colpa alle banche e agli altri intermediari finanziari che hanno fornito le informazioni al Fisco. Di seguito i dettagli.
Discordanze tra POS e scontrini: a cosa serve la lettera di compliance
Con il provvedimento dello scorso 3 ottobre, Prot. n. 352652/2023 , l’Agenzia delle entrate aveva fatto partire la compliance in favore di quei commercianti rispetto ai quali era stato rilevato che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risultanti al Fisco era superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici (scontrini elettronici) trasmessi nello stesso periodo.
Ricevuta la lettera (ma anche prima), il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ordinario. Rispetto alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giungo 2023, può fruttare la c.d sanatoria degli scontrini di cui al DL 131/2023, decreto Energia. Ciò anche laddove la violazione sia stata già constatata con processo verbale di constatazione, c.d. PVC entro il 31 ottobre 2023, a condizione che le relative sanzioni non siano già state irrogate.
Detto ciò, il fisco conosce gli incassi da Pos (incassi elettronici) grazie alle previsioni di cui all’articolo 22, comma 5, della legge n. 124/2019.
In base a tale disposizione, le banche e gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, devono comunicare all’Agenzia delle entrate: i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale.
Quali dati contiene la comunicazione elettronica
In particolare, la comunicazione deve contenere:
- il codice fiscale oltre alla partita Iva del commerciante ove disponibile e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione;
- l’identificativo assegnato da PagoPa all’operatore l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data contabile dei pagamenti;
- il numero giornaliero dei pagamenti e-cash effettuati.
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
Dunque, grazie a questa comunicazione, l’Agenzia delle entrate conosce gli incassi elettronici di ogni attività che fa vendita al dettaglio.
Agenzia delle entrate, annullate le lettere di compliance per discordanze tra POS e scontrini
Nei giorni scorsi, diversi contribuenti e intermediari avevano segnalato che le comunicazioni di compliance contenevano numerosi errori. Con incassi errati o indicati più volte.
Da qui, l’Agenzia delle entrate è intervenuta ieri con un avviso in cui prende contezza delle inesattezza contenute nelle comunicazioni.
Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.
L’Agenzia provvederà ad annullare le comunicazioni di compliance caratterizzate da errori.