In data 19 dicembre, nell’ambito della riforma fiscale, il Governo ha approvato il decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione degli adempienti tributari. Diverse le novità introdotte dall’esecutivo, soprattutto in materia di dichiarazione precompilata.
Infatti, il decreto rende più agevole la procedura per confermare ossia per inserire i dati che necessitano di una verifica da parte del contribuente; tramite un percorso guidato attivabile dalla propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, basterà confermare i dati proposti dal Fisco; i dati così confermati o modificati saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di intervenire direttamente sui quadri del dichiarativo.
Tuttavia, questa non è l’unica novità prevista in materia di dichiarazione precompilata.
Riforma fiscale, novità in materia di 730 precompilato
Come accennato in apertura, il decreto semplifica la procedura tramite la quale il contribuente interagisce con il 730 precompilato.
Infatti, ai dipendenti e ai pensionati ossia a coloro i quali possono presentare il 730 non viene chiesto più di intervenire sui quadri della dichiarazione dei redditi. Si pensi ad esempio ai rimborsi delle spese sanitarie rispetto ai quali il Fisco non sa se la detrazione in precedenza è stata effettuata al netto del rimborso o meno. In tali casi, laddove il contribuente in sede di detrazione ha già tenuto conto del rimborso, non dovrà più intervenire sul quadro D, rigo D7, per eliminare l’importo ottenuto a rimborso, così evitando la tassazione.
Ciò è possibile grazie a una procedura semplificata ossia a un’interazione non più basata sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Tali informazioni (redditi, oneri detraibili/deducibili, rimborsi):
- saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell’Agenzia e
- potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.
I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Progressivamente, negli anni successivi, le stesse informazioni potranno essere rese disponibili per il tramite di CAF o professionisti abilitati.
Le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare saranno individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nuovi dati nel 730 precompilato
Il decreto prevede l’inserimento di nuovi dati reddituali nel 730 precompilato.
In particolare, dal 2024, progressivamente, saranno aggiunti i redditi diversi di natura finanziaria ovvero relativi ad investimenti all’estero. Per poi arrivare ad altri redditi riconducibili sempre ai non titolari di partita iva. Tali altri redditi saranno individuati con provvedimento dell’Agenzia con il quale è approvato il modello 730.
Dichiarazione precompilata anche per le partite Iva
Un’ulteriore novità contenuta nel decreto, all’art.19, è quella che coincide con l’estensione della precompilata, in questo caso modello Redditi, anche ai titolari di partita Iva.
Cosicché, anche tali soggetti nonché i loro intermediari, come da relazione illustrativa del decreto in parola:
potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta.
Si ponga attenzione al fatto che sia in caso di predisposizione del 730 precompilato tramite la nuova modalità di interazione (vedi primo pr.) sia in caso di dichiarazione precompilata delle partite iva, si applicheranno le semplificazioni in materia di controlli previste dall’art. 5 del D.Lgs 175/2014.
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Cosicché,
- nel caso di presentazione diretta della dichiarazione non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica),
- nel caso di presentazione tramite intermediario, se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
Dunque anche le partite iva conserveranno i vantaggi sui controlli riservati ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.