C’è tempo fino al 2 maggio per presentare la dichiarazione Iva annuale 2022 relativa alle operazioni poste in essere nel 2021 (Modello IVA 2022, Periodo d’imposta 2021). Sarà possibile presentare la dichiarazione anche successivamente a tale data. Difatti, è ammessa la dichiarazione tardiva, se presentata entro 90 giorni dal 2 maggio: dunque, l’ultima chiamata è al 29 luglio 2022.
Attenzione a non andare oltre! Infatti, superata la data del 29 luglio, la dichiarazione sarà considerata omessa.
Vediamo nel dettaglio cos’è e cosa contiene tale dichiarazione, le date di scadenza aggiornate e le sanzioni e il ravvedimento per i ritardatari.
Cos’è e cosa contiene la dichiarazione Iva annuale in scadenza il 2 maggio
Di norma la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Considerato che quest’anno il 30 aprile cade di sabato, la scadenza slitta al primo lunedì successivo ossia giorno 2 maggio.
Detto ciò, hanno dovuto presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio, i contribuenti che hanno deciso di comunicare i dati relative alla liquidazione periodica del 4° trimestre 20218 8 (c.d. Li.Pe.) direttamente nella dichiarazione annuale.
Pertanto la dichiarazione IVA 2022 relativa all’anno 2021 deve essere presentata entro il 2 maggio 2022 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2021 nel quadro VP della dichiarazione.
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Come dare prova della data di invio del Modello IVA
E’ lecito chiedersi quali sia la prova di cui il contribuente deve essere in possesso per dimostrare di aver rispettato la suddetta data di invio del Modello IVA 2022.
A tal proposito, le istruzioni di compilazione precisano che:
la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Nello specifico, il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate restituisce:
- immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e,
- in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione.
Tale comunicazione, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Tale comunicazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici del Fisco..
Fatto salvo quanto detto finora, sono comunque considerate presentate tempestivamente le dichiarazioni trasmesse entro la suddetta data del 2 maggio ma scartate dal servizio telematico. Ciò vale purché la dichiarazione sia ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
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Cosa accade in caso di invio della dichiarazione IVA in ritardo: scadenza del 29 luglio
Una volta superata la data del 2 maggio, il contribuente può ancora adempiere alla dichiarazione.
Infatti, è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione tardiva entro il prossimo 29 luglio e la dichiarazione sarà considerata pienamente valida al pari di quella presentata entro il 2 maggio.
Attenzione, il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione Iva entro il 29 luglio, dovrà:
- versare la sanzione di 250 €, in ravvedimento, ridotta ad 1/10 (€ 25);
- se dovuta, anche la sanzione per omesso versamento (30%) laddove alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Anche quest’ultima sanzione può essere oggetto di ravvedimento.
Cos’è e come funziona l’omessa dichiarazione IVA
Superata la data del 29 luglio, la dichiarazione seppur presentata è considerata omessa.
Attenzione, le sanzioni applicabili alla violazione di omessa dichiarazione sono indicate all’art.5 del D.Lgs 471/1997.
Nello specifico, è prevista:
- la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
- se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non e’ stato chiesto il rimborso, nonche’ le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Dichiarazione IVA omessa con sanzioni ridotte
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (rispetto all’omissione), si applica la sanzione:
- dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro;
- se non sono dovute imposte, la sanzione da pagare va da 150 a 500 euro.
Difatti le sanzioni piene sono dimezzate.
Anche se il contribuente presenta la dichiarazione, non significa che mette a posto la questione con il Fisco.
Infatti, la dichiarazione omessa non può essere ravveduta. Da qui, presentando la dichiarazione dopo i 90 giorni dal termine ordinario, il contribuente “prenota” la sanzione più bassa. Dal 60% al 120% anzichè dal 120% al 240%. In attesa che siano poi erogata dal Fisco. Nei termini dell’accertamento.
Ancora, qualora l’imposta accertata dall’ufficio sia stata completamente versata dal contribuente (anche in ravvedimento) e, dunque, non sono dovute maggiori imposte rispetto a quelle già versate, la sanzione si applica in misura fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 54/E/2002).
Stessa cosa dicasi laddove il contribuente effettua esclusivamente operazioni esenti. Infatti anche in tali casi, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
La dichiarazione IVA integrativa
Anche in riferimento alla dichiarazione Iva, è possibile presentare una dichiarazione integrativa. A correzione/rettifica dei dati riportati nella dichiarazione correttamente presentata.
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa Iva, deve essere compilata l’apposita casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio della dichiarazione.
Tale casella va compilata:
- con il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.
Il codice 2 si riferisce al c.d. adempimento spontaneo.
Se la dichiarazione integrativa è interamente a favore non si pagano sanzioni (Risoluzione Agenzia delle entrate, n°82/E 2020).
Modello IVA 2022 PDF
Alleghiamo infine il Modello IVA 2022 Periodo d’imposta 2021 in formato PDF.
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