Nella dichiarazione Iva 2020 è stato inserito il nuovo quadro VQ, da compilare al fine di determinare il credito maturato al seguito di versamenti Iva periodici non volontari. La non volontarietà dei versamenti è legata al fatto che il contribuente li ha effettuati a seguito di ricezione di avvisi bonari o cartelle esattoriali.
Ecco in chiaro le modalità di compilazione del quadro di nuova adozione anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.
Dichiarazione Iva 2020: omessi versamenti
Nel calcolo del totale dell’Iva annuale a credito, da indicare nella dichiarazione Iva, quadro VL, rigo VL33, devono essere considerati solo i versamenti effettivamente effettuati, nel caso di risultato negativo il rigo non deve essere compilato.
Può accadere che i suddetti versamenti siano legati alla ricezione di specifici avvisi bonari o cartelle di pagamento, da qui la necessità di riportare in dichiarazione i c.d. versamenti non spontanei ossia versamenti legati al controllo delle liquidazioni periodiche del contribuente, versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva.
A tal proposito, nella dichiarazione Iva 2020, periodo d’imposta 2019, è stato inserito il nuovo quadro VQ che permette l’individuazione del credito maturato anche a seguito di versamenti Iva non volontari.
Nuovo quadro VQ Dichiarazione Iva 2020
Nell’ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell’IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche successivamente sanati, nel modello di dichiarazione IVA, dovranno essere indicati i versamenti in bonis; in particolare nel quadro VQ dovrà essere indicata l’iva periodica dovuta e quella effettivamente versata al fine di far concorrere alla liquidazione annuale solo i versamenti reali.
La determinazione della liquidazione finale terrà conto solo del credito effettivo e non di quello potenziale eroso per via dei mancati versamenti. L’importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 (versamenti omessi), anch’esso di nuova istituzione, concorre alla determinazione dell’eventuale credito IVA annuale, rigo VL33.
Il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
Per cui, nel dichiarativo oltre ai versamenti non spontanei effettuati, si devono specificare i versamenti omessi; in modo di avere contezza della ricostituzione del credito potenziale che si potrà recuperare successivamente.
Esempio
La società Alfa nel 2018 non ha effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla liquidazione periodica di settembre per un importo pari a 2.000 €; la liquidazione Iva annuale chiuderebbe con un credito potenziale di 5.000 € eroso però dall’Iva non versata per 2.000 €.
Nella dichiarazione di riferimento abbiamo avuto:
Supponiamo che nel 2019 la società post ricezione di un avviso bonario abbia regolarizzato l’omesso versamento di 2.000 €.
Il quadro VQ della dichiarazione Iva 2020, periodo d’imposta 2019 sarà così compilato:
In colonna 7 si riporta l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5 e 6. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: col. 5 + col. 6) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0.
Per la dichiarazione 2020, periodo d’imposta 2019, il monitoraggio dei versamenti non spontanei afferenti il 2018, riguarda l’orizzonte temporale nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 (30 aprile 2019) e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.
Nella stessa dichiarazione, laddove come anno di riferimento in colonna 1 sia indicato 2019, non possono essere compilate le colonne 4,5,6 e 7 riferite all’anno di imposta precedente a quello oggetto di dichiarazione; in particolare la compilazione di colonna 4 non può avvenire perché le istruzioni di compilazione fanno riferimento al quadro VQ degli anni precedenti, quadro che è stato istituto quest’anno.
Detto ciò è importante capire la corretta compilazione del quadro VQ laddove i pagamenti siano rateizzati:
- post ricezione di un avviso bonario
- o di una cartella esattoriale.
Nuovo quadro VQ e i versamenti rateali Iva 2020
Nella determinazione del credito IVA annuale non si considerano i versamenti periodici omessi; ma si tiene conto esclusivamente dell’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento di avvisi bonari o cartelle esattoriali.
In quest’ultimo caso, se i versamenti non spontanei sono effettuati in forma rateale, nel rigo VL33 (totale iva a credito) occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa (risposta n°81/2020, Agenzia delle entrate).
Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni, comporterà man mano l’emersione di un credito IVA da indicare nel quadro VQ e che concorrerà alla determinazione dell’eventuale credito IVA annuale, rigo VL33.
Termini di presentazione della Dichiarazione Iva 2020 post covid-19
Con il Dl 18/2020 si sospendono i termini per gli adempimenti nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
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La dichiarazione iva potrà essere presentata entro il 30 giugno senza che siano applicate sanzioni. La scadenza naturale, ovvero il termine ordinario di presentazione cadeva al 30 aprile 2019.