E’ in scadenza il 30 aprile l’invio della dichiarazione Iva annuale 2024 relativa alle operazioni poste in essere nel 2023 (Modello IVA 2024, Periodo d’imposta 2023). Sarà possibile presentare la dichiarazione anche successivamente a tale data, difatti, è ammessa la dichiarazione tardiva, se presentata entro 90 giorni dal 30 aprile: dunque, l’ultima chiamata è al 29 luglio 2024. Attenzione a non andare oltre! Infatti, superata tale data, la dichiarazione sarà considerata omessa.
Vediamo nel dettaglio cos’è e cosa contiene tale dichiarazione, le date di scadenza aggiornate e le sanzioni e il ravvedimento per i ritardatari.
Dichiarazione Iva 2024: le novità
Le novità che contraddistinguono il modello IVA 2024 tengono conto di quanto c’è di nuovo a livello normativo per il 2023. Come accennato in premessa, sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF.
Nella sezione 3 del quadro VO, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime Iva ordinario.
Novità si registrano anche per altri quadri del dichiarativo.
Partendo dal quadro VA, che accoglie i dati relativi all’attività svolta, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito della pandemia. Posto che per il 2023 tali provvedimenti hanno esaurito i propri effetti.
Nel quadro VE, nella sezione conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3), al rigo VE4 è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
Infine, altre parti del modello sono state modificate considerando la cessazione dell’efficacia delle norme in rispetto delle quali erano state predisposte. Si pensi ad esempio, all’eliminazione del quadro CS, previsto in precedenza per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi.
Come presentare la dichiarazione Iva
Rimangono invariate le modalità di presentazione della dichiarazione IVA 2024, l’invio può essere fatto esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti allo stesso gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
Ai fini dell’adempimento, rileva la seconda comunicazione ricevuta. Ossia quella attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Il modello Iva base
Il modello IVA base è una versione semplificata del modello destinata ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole Iva ordinarie ( Modello Iva Base/2024) che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
Modello IVA 2024 – Modello IVA base 2024 – Istruzioni
Ecco il Modello Iva e Iva Base 2024, approvati con provvedimento del 15 gennaio 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni.
Dichiarazione IVA tardiva 2024: scadenza e regole
Superata la scadenza del 30 aprile, il contribuente può ancora adempiere alla dichiarazione IVA 2024.
Infatti, è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione tardiva entro il prossimo 29 luglio e la dichiarazione sarà considerata pienamente valida al pari di quella presentata entro il 30 aprile.
Attenzione, il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione Iva entro il 29 luglio, dovrà:
- versare la sanzione di 250 €, in ravvedimento, ridotta ad 1/10 (€ 25);
- se dovuta, anche la sanzione per omesso versamento (30%) laddove alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Anche quest’ultima sanzione può essere oggetto di ravvedimento.
Omessa dichiarazione IVA: cosa comporta
Superata la data del 29 luglio, la dichiarazione seppur presentata è considerata omessa.
Attenzione, le sanzioni applicabili alla violazione di omessa dichiarazione sono indicate all’art.5 del D.Lgs 471/1997.
Nello specifico, è prevista:
- la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250;
- se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonchè le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Omessa dichiarazione IVA con sanzioni ridotte
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (rispetto all’omissione), si applica la sanzione:
- dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro;
- se non sono dovute imposte, la sanzione da pagare va da 150 a 500 euro.
Anche se il contribuente presenta la dichiarazione, non significa che mette a posto la questione con il Fisco.
Infatti, la dichiarazione omessa non può essere ravveduta. Da qui, presentando la dichiarazione dopo i 90 giorni dal termine ordinario, il contribuente “prenota” la sanzione più bassa. Dal 60% al 120% anzichè dal 120% al 240%. In attesa che siano poi erogata dal Fisco. Nei termini dell’accertamento.
Qualora l’imposta accertata dall’ufficio sia stata completamente versata dal contribuente (anche in ravvedimento) e, dunque, non sono dovute maggiori imposte rispetto a quelle già versate, la sanzione si applica in misura fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 54/E/2002).
Stessa cosa dicasi laddove il contribuente effettua esclusivamente operazioni esenti. Infatti anche in tali casi, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Dichiarazione IVA integrativa
Anche in riferimento alla dichiarazione Iva, è possibile presentare una dichiarazione integrativa. A correzione/rettifica dei dati riportati nella dichiarazione correttamente presentata.
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa Iva, deve essere compilata l’apposita casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio della dichiarazione.
Tale casella va compilata:
- con il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.
Il codice 2 si riferisce al c.d. adempimento spontaneo.
Se la dichiarazione integrativa è interamente a favore non si pagano sanzioni (Risoluzione Agenzia delle entrate, n°82/E 2020).