Nella giornata del 15 gennaio l’Agenzia delle entrate ha pubblicato apposito provvedimento con il quale sono state approvati il modello di dichiarazione Iva 2021 e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello Iva 2021 dovrà essere utilizzato per indicare i dati relativi al periodo d’imposta 2020. Restano invariate le modalità di trasmissione telematica, gli intermediari abilitati, nonchè i termini entro i quali provvedere all’invio del dichiarativo. Difatti rimane ferma la data del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Solo il per il 2020, considerata l’emergenza covid-19, l’invio era possibile entro il 30 giugno anziché entro il 30 aprile 2020.
Ecco in chiaro tutte le novità che interessano modello e istruzioni Iva 2021.
Dichiarazione Iva 2021: cosa sapere
La dichiarazione Iva 2021 ha già il modello e le relative istruzioni di compilazione. Difatti, l’Agenzia delle entrate ha provveduto con apposito provvedimento a renderli disponibili sul proprio portale in data 15 gennaio.
L’invio può essere effettuato in via telematica dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2021. Attenzione, si parla di dichiarazione Iva 2021 ma in realtà con tale dichiarazione comunichiamo all’Agenzia delle entrate i dati relativi al periodo d’imposta 2020.
Sono rimasti invariati i canali di presentazione della dichiarazione.
Infatti il modello Iva 2021 può essere inviato:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. L’attestazione della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Il messaggio che conferma l’invio del dichiarativo è diverso da quello con il quale l’Agenzia conferma la corretta elaborazione del file del dichiarativo ossia la correttezza formale della dichiarazione.
Anche se è correttamente inviata non significa che la dichiarazione non potrà essere oggetto di accertamento.
Chi sono gli intermediari abilitati
Ad ogni modo, rientrano tra gli intermediari per il tramite dei quali è possibile inviare la dichiarazione:
- commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- avvocati;
- avvocati tributaristi;
- revisori legali dei conti;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Qual è la documentazione necessaria
Come avviene anche per la dichiarazione dei redditi, l’intermediario al quale ci rivolgiamo deve rilasciarci un impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione. Nell’impegno deve essere specificato se la dichiarazione è stata predisposta da noi o se è il consulente a compilarla.
Se abbiamo conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni (ad esempio redditi +iva), l’intermediario ci consegna l’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Come da istruzioni del modello Iva 2021,
l’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
Cosa indica l’impegno alla presentazione telematica
La data dell’impegno deve essere indicato anche nel frontespizio della dichiarazione, “Impegno alla presentazione telematica”.
Attenzione, se ci sarà bisogno di presentare una dichiarazione integrativa non varrà l’impegno cumulativo, ma sarà necessario uno specifico e ulteriore impegno alla trasmissione.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata, a questi ultimi, la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La sanzione è ravvedibile, ex art.13 del D.lgs 472/1997.
Ad ogni modo, oltre all’impegno alla trasmissione della dichiarazione dobbiamo farci consegnare dal consulente entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
- l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco;
- copia della comunicazione che attesta l’effettiva e regolare ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione, dobbiamo conservare tutta la documentazione citata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Difatti, tale termine è individuato dall’art.43 del DPR 600/1973.
Chi sono i soggetti esonerati
E’ possibile individuare alcuni soggetti che non sono interessati dalla scadenza del 30 aprile 2021 ossia non devono presentare il modello Iva 2021. Naturalmente il primo collegamento più semplice è quello con i contribuenti forfettari e i c.d ex minimi. Soggetti che non addebitano l’Iva in fattura, non hanno diritto di rivalsa. Inoltre, l’iva pagata sugli acquisti è indetraibile. Di conseguenza rappresenta un costo.
Nello specifico sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché co- loro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- coloro che che si avvalgono del regime forfetario, Legge 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto, rt. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011( ex minimi);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/1972 ( decreto Iva);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- ecc.
Attenzione, il contribuente che opera in regime forfettario solo a partire dal 2021, deve presentare la dichiarazione Iva per l’attività eventualmente svolta nel 2020 in regime ordinario.
Anche chi ha cessato l’attività nel 2020 deve presentare il dichiarativo.
Quali sono le novità della dichiarazione IVA 2021
Fatta tale doverosa ricostruzione, soffermiamoci sulle novità che troveremo nel modello Iva 2021. Quadro per quadro, riprendendo quanto indicato nelle istruzioni di compilazione.
QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
QUADRO VF
- Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleo-turismo di cui alla legge n. 160 del 2019.
- Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni anticovid, di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020.
Quadro VI
L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
QUADRO VQ
Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020a.
Ulteriori novità
Ulteriori novità riguardano il quadro VL, Vo e VS
Quadro VL
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Istruzioni e modello pdf dichiarazione Iva 2021
Di seguito i pdf delle istruzioni e del modello di dichiarazione IVA 2021.
Istruzioni Dichiarazione Iva 2021 (430,3 KiB, 873 hits)
Modello IVA 2021 (167,7 KiB, 629 hits)