Con la risposta n°192/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla corretta gestione da parte degli eredi delle spese sanitarie ossia delle rate residue di detrazione indicate nella dichiarazione dei redditi di un soggetto deceduto.
Partiamo dall’assunto in base al quale, nel caso in cui tali spese siano superiori, in un determinato anno, al limite di 15.493,71 euro, il contribuente direttamente in dichiarazione dei redditi, può decidere di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Tale scelta non è ritrattabile. Detto ciò, potrebbe accadere che il contribuente che ha rateizzato la detrazione deceda prima di beneficiare di tutte le rate detraibili.
Da qui, queste rate possono cedute agli eredi così come avviene per il bonus ristrutturazioni e gli altri bonus edilizi, oppure bisogna procedere diversamente? Di seguito la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazioni delle spese sanitarie: cosa sono in breve
La detrazione delle spese sanitarie, art.15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86, TUIR, spetta nella misura del 19% sulla parte di costo che eccede il limite di euro 129,11; tale soglia non va verificata in rapporto a ogni singola spesa ma rispetto al totale delle spese sanitarie sostenute in corso d’anno.
Come riportato dall’Agenzia delle entrate nella risposta in esame, dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la connessa detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
La stessa possibilità, è prevista per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l’altro, all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Detrazioni spese sanitarie agli eredi: si possono trasferire?
Proprio in merito alla rateazione, con la risposta n°192/2023, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito la corretta gestione da parte degli eredi delle spese sanitarie ossia delle rate residue di detrazione indicate nella dichiarazione dei redditi di un soggetto deceduto.
Queste rate possono essere cedute agli eredi così come avviene per il bonus ristrutturazioni?
Ebbene, la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa.
Infatti, secondo il Fisco, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. Tale possibilità è, invece, prevista dall’articolo 16bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. che danno diritto alla detrazione ivi indicata
«….. in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»
Conclusioni
Considerato il divieto di trasferimento agli eredi delle rate residue, l’Agenzia delle entrate ha dettato la giusta strada da seguire.
Nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, l’erede potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta a debito risultante dal dichiarativo. Il resto andrà perso.
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