Una software che attesta l’identità del consumatore che ha pagato in contanti una determinata spesa detraibile, non può essere considerato idoneo a superare l’obbligo di pagamento tracciabile previsto dalla Legge di bilancio 2020.
A fornire questo importante chiarimento è l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 247 del 5 agosto 2020.
Ecco in chiaro cosa si intende per pagamento tracciabile e per quali oneri detraibili deve essere utilizzato.
L’obbligo di pagamento tacciabile per gli oneri detraibili
L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241”.
Difatti, la citata normativa subordina la detrazione del 19% degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative al loro pagamento tracciabile.
Si pensi ad esempio alle spese veterinarie, all’abbonamento al trasporto pubblico locale, alle spese funebri ecc.
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Gli strumenti di pagamento ammessi
In particolare, la detrazione spetta se il pagamento è effettuato:
- mediante « versamento bancario o postale» ovvero
- mediante i sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Il riferimento è a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento individuati con apposito decreto. Difatti però, manca ancora il decreto attuativo che individui gli “altri mezzi di pagamento”.
Ad ogni modo, l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Infatti, per « altri mezzi di pagamento» si deve intendere quei strumenti di pagamento che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
Indicazioni più volte ribadite dall’Agenzia delle entrate.
Ad esempio, si veda la riposta n° 180/2020.
Acquisti esclusi dall’obbligo di pagamento tracciabile
L’obbligo di pagamento tracciabile non riguarda:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Dunque, se vado in farmacia ad acquistare dei medicinali, posso pagare in contanti. Senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione.
Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: l’interpello
L’agenzia delle entrate è tornata sull’argomento in esame con la risposta n° 247 del 5 agosto 2020.
In particolare, un’impresa a chiesto all’Agenzia delle entrate di conoscere la validità di un proprio software/procedura ai fini del superamento dell’obbligo di pagamento tracciabile in capo ai propri clienti. L’obiettivo è quello di di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti.
La procedura si articola delle seguenti fasi:
- il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti;
- la segretaria o altro incaricato accedeal portale/servizio messo a disposizione con il software elaborato dalla società istante ed
- effettua un primo riconoscimento del paziente tramite gestionale;
- successivamente tramite scansione con pistola del codice fiscale e presentazione di carta d’identità.
Accertata l’identità della persona, viene incassato il contante e viene rilasciata dal sistema software una ricevuta di pagamento. La ricevuta è da allegare alla fattura per la prestazione eseguita. Difatti, sulla fattura sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data
La moneta contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento; istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. L’istituto effettua nei confronti del medico:
- tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati
- con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale
Di conseguenza l’intestatario del conto e del bonifico (mittente) è lo stesso istituto di pagamento.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che a procedura di gestione dei pagamenti sopra descritta non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, inoltre la stessa procedura non può essere considerata quale:
- altro sistema di pagamento che garantisce la tracciabilità e l’identificazione del suo autore
- al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.