Il 31 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216, adottato in attuazione della Legge 9 agosto 2023 numero 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”.
Il decreto contiene il primo modulo di riforma dell’Irpef, con modifiche che riguardano non solo gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, ma si estendono alle detrazioni da lavoro dipendente e al trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”).
Proprio su questi ultimi due aspetti si concentra la nostra analisi.
Detrazioni da lavoro dipendente: ecco cosa cambia dal 2024
L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. numero 216/2023 prevede, per l’anno 2024, l’aumento a 1.955,00 euro (rispetto ai precedenti 1.880,00 euro) della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR.
Trattasi della detrazione riconosciuta a coloro che totalizzano redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR).
La detrazione in parola, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, spetta in presenza di un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro.
L’ammontare della detrazione effettivamente spettante (questa parte non è stata modificata dalla riforma fiscale) non può essere inferiore a:
- 690 euro;
- 380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Non vengono invece toccate le modalità di calcolo delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 15 mila euro, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo articolo 2 del D.Lgs. numero 216/2023.
Reddito complessivo | Importo detrazione |
Non superiore a 15 mila euro | 1.955,00 (per l’anno 2024) |
Superiore a 15 mila e pari o inferiore a 28 mila euro | 1.910 + [1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / 13.000 |
Superiore a 28 mila e pari o inferiore a 50 mila euro | 1.910 * [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Superiore a 50 mila euro | 0 |
La detrazione è aumentata di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25 mila ma non a 35 mila euro |
Detrazioni dal lavoro dipendente per redditi superiori a 50 mila euro
L’articolo 2 del D.Lgs. numero 216/2023 interviene sulle detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro.
Nei confronti dei soggetti in parola, l’ammontare della detrazione dell’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri di seguito descritti, determinato “ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi” (articolo 2, comma 1) è diminuito di un importo pari a 260 euro:
- Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) dello stesso TUIR;
- Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del Decreto – legge 28 dicembre 2013, numero 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 numero 13;
- I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo del Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 numero 77.
Il reddito complessivo, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, è assunto “al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi” (articolo 2, comma 2).
Come cambia anche il trattamento integrativo (ex bonus Renzi)
Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216 non manca di modificare il trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi” di 80 euro) disciplinato dal Decreto – legge 5 febbraio 2020 numero 3, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2020 numero 21.
La normativa vigente riconosce il trattamento integrativo a quanti percepiscono redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, come:
- Compensi corrisposti a soci di cooperative;
- Compensi corrisposti a terzi;
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Borse di studio;
- Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione;
- Compensi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Remunerazioni dei sacerdoti;
a condizione che:
- Totalizzino un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro;
- Abbiano un’imposta lorda superiore alla detrazione da lavoro dipendente, prevista all’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Importo
Ai soggetti aventi diritto al trattamento integrativo spetta una somma pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) in presenza di un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro.
Al contrario, totalizzano un reddito superiore a 15 mila ma pari o inferiore a 28 mila euro hanno diritto alla misura in parola se l’Irpef lorda, determinata sul reddito complessivo, è di ammontare superiore a:
- Detrazioni per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e detrazioni edilizie, riguardanti spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.
In presenza di un’Irpef lorda superiore alle somme citate, il trattamento integrativo spetta per una somma, comunque non eccedente i 1.200 euro, determinata in misura pari alla differenza tra il totale delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Rapporto di lavoro nell’anno
L’ammontare del trattamento integrativo, sia esso riconosciuto in misura “piena” a 1.200 euro che eventualmente ridotta per chi si colloca nella fascia reddituale 15 mila – 28 mila euro, dev’essere comunque rapportato alla durata del rapporto di lavoro nell’anno, prendendo a riferimento i giorni in cui l’interessato ha prodotto il reddito (compresi sabati, domeniche, festivi, assenze retribuite).
Fanno eccezione i periodi di assenze non retribuite, ad esempio a titolo di aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata, permessi non retribuiti.
Quali novità nel 2024
L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. numero 216/2023 dispone, per l’anno 2024, il riconoscimento della somma a titolo di trattamento integrativo a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, a condizione che l’Irpef lorda, determinata:
- Sui redditi da lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione delle somme indicate al comma 2, lettera a);
- Sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 sempre del TUIR, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), l);
sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita della somma di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
La modifica in questione interessa esclusivamente il trattamento integrativo previsto all’articolo 1, comma 1, primo periodo del D.L. numero 3/2020.
Al contrario, non si segnalano ritocchi al trattamento integrativo (di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo del D.L. numero 3/2020) riconosciuto invece a quanti totalizzano un reddito complessivo superiore a 15 mila ma pari o inferiore a 28 mila euro, come sopra descritto.