Il Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111). Si tratta di un decreto approvato nella stessa giornata in cui il DDL di bilancio 2024 ha ottenuto l’ok dello stesso Consiglio dei Ministri.
Diverse le misure approvate con il decreto in parola, tra queste: la revisione delle aliquote Irpef (si passa da 4 a 3 aliquote), la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (cosiddetto bonus più assumi e meno paghi), ecc.
Particolarmente rilevante è la revisione delle detrazioni fiscali dall’Irpef. In particolare, il Governo introduce una franchigia entro la quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro non spetta alcuna detrazione. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per le spese sanitarie.
Detrazioni Fiscoli, le regole a oggi in vigore
Negli ultimi tre anni, la possibilità di detrarre in dichiarazione dei redditi le spese di istruzione, funebri, per il trasporto pubblico, ecc, insomma tutte le spese detraibili previste dal TUIR (DPR 917/86) è stata subordinata ad alcuni paletti ben precisi.
In primis, con la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, il legislatore ha disposto che la detrazione è ammessa solo laddove il pagamento è stato effettuato con strumenti tracciabili: carta di credito, bancomat, assegni bancari e postali, ecc.
Il contribuente può dare prova del pagamento tracciato con: ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale, ecc.
Inoltre, in assenza di tale documentazione, la tracciabilità, può essere dimostrata mediante:
- l’annotazione del pagamento tracciato in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale,
- da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Tuttavia non sono sottoposte all’obbligo di pagamento tracciabile sia le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, sia quelle per per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia per le prestazioni in convenzione sia per quelle privatistiche).
Anche i medicinali veterinari possono essere pagati in contanti, senza che ciò comporti la perdita della detrazione.
Detrazione spettante in funzione del reddito
Inoltre, è previsto un meccanismo che rivede al ribasso la detrazione spettante in funzione del reddito di colui che vuole detrarre la spesa.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute al 19% (ossia con aliquota piena) ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; da 120.000 euro in avanti, la detrazione invece decresce fino al suo annullamento al raggiungimento di un reddito lordo pari a 240.000 euro.
Concorrono alla soglia reddituale anche i redditi assoggettati a tassazione separata e alla cedolare secca. Non rilevano i redditi riconducibili al possesso dell’abitazione principale.
A ogni modo il meccanismo in parola non riguarda le spese sanitarie nè gli interessi relativi ai prestiti e mutui agrari e all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.
Detrazioni Fiscali 2024: cosa cambia con il decreto di riforma fiscale
Come accennato in premessa, in data 16 ottobre, il Governo ha approvato uno dei primi decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Tra i vari interventi, il decreto rivede il meccanismo di spettanza delle detrazioni Irpef.
Nello specifico, viene prevista una franchigia ossia una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Nel limite di 50.000 non concorrono i redditi riconducibili a possesso dell’abitazione principale.
A ogni modo nessun abbattimento si prevede per quanto riguarda le spese sanitarie. Fermo restando l’attuale franchigia complessiva di 129,11 euro.
Si ponga attenzione al fatto che tale franchigia di 260 euro va a finanziare l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef che dal 2024 saranno complessivamente le seguenti:
- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro (non c’è più quella del 25% per i redditi da 15 a 28 mila);
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Infatti, 260 euro rappresenta il risparmio d’imposta per i redditi da 15 a 28 mila euro che il contribuente ottiene grazie all’accorpamento delle prime due aliquote (23 e 25%).