Il laboratorio di analisi cliniche per la diagnosi di malattie, deve documentare le prestazioni effettuate tramite fattura e non tramite scontrino parlante; poco importa che la prestazioni effettuata sia esente da Iva, visto che la disposizione che esonera dall’obbligo di fatturazione, come da DPR 633/72, decreto Iva, non richiama le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. La fattura dovrà essere emessa indipendentemente dal fatto se il cliente la richieda o meno.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 275 del 4 aprile.
Detrazione delle spese mediche: come funziona in breve
La detrazione delle spese sanitarie, art.15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86, TUIR, è riconosciuta nella misura del 19% sulla parte di costo che eccede il limite di euro 129,11; tale soglia non va verificata in rapporto a ogni singola spesa ma rispetto al totale delle spese sanitarie sostenute in corso d’anno.
Le spese mediche detraibili sono esclusivamente quelle generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico.
Possono essere oggetto di detrazione ad esempio (vedi circolare n°24/E 2022):
- farmaci;
- specialità medicinali;
- medicinali omeopatici;
- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ecc.
La detrazione è subordinata al possesso di una specifica documentazione che in alcuni casi può essere: lo scontrino parlante (o meglio il documento commerciale parlante) con l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati, nonché del codice fiscale del destinatario; la fattura, con l’indicazione degli elementi richiesti per legge.
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Quando serve la fattura per la detrazione delle spese mediche?
Nella risposta n° 275 del 4 aprile, l’Agenzia delle entrate ha individuato alcune prestazioni detraibili che colui che le esegue, ad esempio il laboratorio di analisi o la farmacia, deve documentare tramite fattura; di conseguenza, per detrarre la spesa, il contribuente non deve essere in possesso dello scontrino parlante ma della fattura.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate è il seguente.
L’istante è una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che svolge, presso il proprio laboratorio, analisi cliniche finalizzate alla diagnosi di malattie. I professionisti che effettuano gli esami sono dipendenti o collaboratori della struttura. La società rilascia a suo nome i referti così come i documenti fiscali che vengono poi trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Il laboratorio chiede se per certificare la prestazione possa emettere, in sostituzione della fattura, lo “scontrino parlante” indicando la natura del servizio (esame diagnostico) la qualità dell’esame (per esempio, chimico clinico su sangue o microbiologico colturale da tampone’) e il numero delle prestazioni sanitarie eseguite.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: risposta n° 275/2023 dell’Agenzia elle entrate
Il parere dell’Agenzia delle entrate è di segno negativo.
Infatti, pur trattandosi di un’operazione esente da Iva, la disposizione che esonera dall’obbligo di fatturazione, come da DPR 633/72, decreto Iva, non richiama ” le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.
Nello specifico, l’articolo 22 del decreto IVA dispone che «l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10».
Dunque la norma individua nello specifico le operazioni esenti rispetto alle quali non c’è obbligo di fattura (in tal caso sarà emesso il documento commerciale “parlante”, vedi pr. precedente) ammenoché non la richieda il cliente; tra le operazioni citate ossia per le quali non c’è obbligo di fattura, non sono ricomprese le ”prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18 dell’art 10 del decreto Iva.
Pertanto, le prestazioni di diagnosi di malattie, devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.
La risposta sarebbe potuto essere diversa se le prestazioni in parola fossero prestate dai professionisti sanitari con partita iva per conto della farmacia o del laboratorio di analisi all’interno dei suoi locali; nel caso specifico le prestazioni sono invece prestate direttamente dal laboratorio di analisi tramite propri dipendenti.