Cambiano i termini massimi entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA fatture 2017 – 2018. Con l’inizio del nuovo anno, sono molte le informazioni da dover reperire per verificare i nuovi adempimenti fiscali. Tra i più importanti, la nuova disciplina sulla detrazione Iva sulle fatture dopo le recenti modifiche predisposte dal Dl numero 50/2017. In merito l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato utili chiarimenti sul trattamento delle fatture ricevute nel 2018 ma riferite ancora al precedente anno fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha di recente diffuso la Circolare numero del 17/01/2018 sul suo portale ufficiale.La circolare serve a chiarire agli operatori del settore i principali dubbi rispetto alla nuova disciplina da applicare sulla detrazione Iva fatture. La circolare prende quindi in analisi la detrazione IVA sulle fatture di acquisto 2017 – 2018 a seguito dell’entrata in vigore del Dl. Numero 50/2017.
Con tale DL, infatti, si è intervenuti rispetto ad una riduzione dei termini per l’esercizio della detrazione Iva sulle operazioni di beni e servizi e per le fatture emesse dal primo gennaio 2017. Tuttavia, molta confusione è sorta rispetto a come trattare fiscalmente le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 e riferite ancora a contabilizzazioni del 2017.
Detrazione Iva fatture, i chiarimenti del Fisco
Ecco i principali chiarimenti forniti nel comunicato stampa del Fisco:
- Possibilità di detrazione dell’Iva, per le fatture registrate nel 2018. In merito, potrà attivarsi una modalità ordinaria nelle liquidazioni periodiche del 2018.
- Creazione di un registro Iva sulle fatture ricevute nel 2018 e registrazione delle stesse tra il primo gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
Con riferimento all’Iva sulle fatture ricevute nel 2017, invece, la stessa potrà essere detratta solo in caso di registrazione a livello contabile entro il 31 dicembre 2017.
Laddove avviata una registrazione delle stesse in un registro Iva sugli acquisti per tutte le fatture ricevute nel 2017, la detrazione dell’Iva potrà avvenire con le modalità ordinarie entro il 30 aprile 2018.
Chiarimenti importanti anche sullo Split payment
L’Agenzia delle Entrate, è intervenuta anche sul diritto alla detrazione e all’esigibilità anticipata dello Split payment.
Quest’ultimo, è uno specifico meccanismo che prevede la possibilità di scissione dei pagamenti della Pubblica amministrazione e nel poter optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata. Ebbene, in base alle novità introdotte dal Dl numero 50/2017, le PA potranno esercitare questa opzione per ogni singola fattura.
Per esercitare la detrazione dell’IVA, la suddetta fattura di acquisto, dovrà essere in possesso della Pubblica amministrazione e l’imposta dovrà già essere esigibile. La detrazione dell’Iva, inoltre, potrà essere richiesta dalla P.A. anche in fase di registrazione della fattura.
Circolare 1/E Agenzia delle Entrate del 17/01/2018 pdf
Per maggiori e dettagliate informazioni mettiamo a disposizione la Circolare 1/E Agenzia delle Entrate del 17/01/2018 in formato pdf.
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