Anche gli interessi passivi pagati sul mutuo finalizzato all’acquisto prima casa o meglio dell’abitazione principale possono essere oggetto di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
A tal proposito il modello 730/2023 presenta alcune novità di compilazione circa l’indicazione degli interessi passivi: se fino allo scorso anno c’era un’unica colonna da compilare, quest’anno in corrispondenza del rigo E7 ci sono due distinte colonne. Si dovrà compilare l’una o l’altra a seconda delle indicazioni che vedremo a breve.
Prima di andare nello specifico della compilazione del 730, vediamo a quali condizioni ed entro quali limiti è ammessa la detrazione degli interessi sui mutui e sui prestiti.
Detrazione interessi pagati sui mutui nella dichiarazione dei redditi
L’Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del DPR 917/86, TUIR prevede la possibilità di detrarre dal reddito gli interessi pagati sui mutui.
In base alle indicazioni di cui alla circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/2022, possono essere oggetto di detrazione, nella misura del 19%, gli interessi pagati sulle seguenti tipologie di mutuo:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9).
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
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Detrazione anche per gli oneri accessori
La detrazione riguarda sia gli interessi sia gli oneri accessori, da intendersi per tali: le maggiorazioni corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta; la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica; la penalità per anticipata estinzione del mutuo le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Detto ciò, soffermiamoci sull’indicazione in dichiarazione dei redditi degli interessi pagati sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2023: novità per l’inserimento in dichiarazione
Come accennato in premessa, quest’anno, il 730 2023, periodo d’imposta 2022, presenta alcune novità di compilazione circa l’indicazione degli interessi passivi pagati sul mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale; se fino allo scorso anno c’era un’unica colonna da compilare, quest’anno in corrispondenza del rigo E7 ci sono due distinte colonne.
Dunque, gli interessi passivi, mutuo abitazione principale, oggetto di detrazione, devono essere inseriti nel quadro E, rigo E7 del 730 (quadro RP per il modello Redditi).
Venendo alla compilazione:
- nella colonna 1 bisogna indicare gli importi (interessi e oneri accessori) corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”;
- nella colonna 2 invece trovano posto gli importi pagati nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.
In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L’importo idicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.
La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 4.000 euro. Dunque questo è l’importo massino che potremo indicare nelle suddette colonne.
Ulteriori precisazioni
Prima di inserire la spesa in dichiarazione dei redditi è necessario sapere che:
- la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo;
- se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto;
- se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immo- bile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Infine, è utile segnalare che la detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi spettano indipendentemente dal reddito del contribuente. Dunque anche a chi ha un reddito alto (vedi art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Detrazioni fiscali sugli interessi mutuo prima casa? Ecco quali sono
Ultimamente esistono diversi dibattiti e tante questioni relativi all’entità della detrazione stessa. Bisogna sin da subito chiarire che la detrazione fiscale prevista dalla legge è al 19% per quanto concerne gli interessi passivi; le spese nonché gli oneri pagati alla banca, invece, prevedono una detrazione massima pari a 4000 euro.
Dunque, ricapitolando, qualora la spesa complessiva prevista è di circa 3000 euro, sarà possibile detrarre al massimo 570 euro (ovvero il 19% di 3000 euro). Ovviamente, qualora la spessa fosse di 4000 euro, il 19% sarebbe di 760 euro. Tuttavia, qualora il pagamento relativo agli oneri e interessi fosse di 6000 euro, la detrazione massima sarebbe pur sempre solo di 760 euro, in quanto vige il limite massimo di 4000 euro.
Non vi sono limiti relativi alle detrazioni per gli interessi di tipo passivo: quindi, anche se questi raggiungessero una somma superiore a 4000 euro, si avrebbe una detrazione massima di 19%.
Dunque, l’aspetto prettamente matematico dell’intera questione è estremamente semplice da comprendere… passiamo ora a valutare i requisiti che bisogna rispettare per poter accedere a queste agevolazioni fiscali.
Detrazioni mutuo prima casa: i requisiti
Come si può ben facilmente capire, non tutti possono accedere alle agevolazioni di questo genere; tutt’altro: l’accesso è limitato. Il diritto di accessione a quest’agevolazione è, per esempio, limitato unicamente al firmatario del contratto mutuale. Egli deve anche essere il proprietario dell’immobile. Ovviamente il contratto può essere di tipo cointestato, con il coniuge, con i membri della famiglia oppure con il proprio partner civile.
Nel caso del contratto cointestato anche l’altra parte può accedere al diritto di detrazione. Tuttavia, in questo caso il limite massimo di detrazione sugli oneri e spese si riduce a 2000 euro. Entrambi i cointestatari del contratto, dunque, potranno godere del 19% di detrazione su un tetto massimo pari a 2000 euro. In questo caso l’unico requisito da rispettare è che la detrazione non sia attribuibile all’altra persona.
Altresì, per agevolare ulteriormente l’agevolazione è fondamentale che l’abitazione in questione sia stata adibita a quella principalmente almeno 12 mesi prima dell’acquisto vero e proprio se il mutuo venne ottenuto il 1° gennaio del 2001 oppure dopo. D’altro canto, se il prestito è stato concordato tra il 01/01/1993 e il 01/01/2000 è necessario che l’edificio sia stato adibito a quello principale almeno 6 mesi prima di effettuare l’acquisto vero e proprio.
La detrazione è accessibile anche nel caso in cui l’abitazione principale è stata utilizzata da un proprio familiare; oppure se il titolare principale del mutuo deve abbandonare l’abitazione per trasferirsi in un’altra città per motivi lavorativi. Infine occorre precisare che la detrazione sull’Irpef non c’è sui mutui per acquistare la seconda casa (la cui definizione è prevista a termini di legge).
Come usufruire delle detrazioni interessi mutuo
Per richiedere la detrazione e poter usufruire dei suoi vantaggi, il contribuente è tenuto a compilare il modello 730 negli spazi E, e i righi che vanno da E7 a E12M; in questi campi egli deve indicare le somme spese per pagare gli oneri opzionali, gli interessi passivi e le varie clausole.
La banca stessa che rilascia il mutuo in genere indica le somme precise ai richiedenti. Da compilare anche tutto ciò che è relativo al modello Unico. Il quadro in cui inserire le informazioni in questo caso è l’RP, mentre i righi in cui scrivere le informazioni spaziano da RP7 a RP14.
Con il 730 precompilato il contribuente troverà i suddetti campi già compilati con i dati forniti dall’Istituto di credito stesso.
Documenti necessari per richiedere le detrazioni fiscali
La documentazione che bisogna presentare per richiedere le detrazioni fiscali sul mutuo prima casa include:
- il contratto mutuale;
- il documento (atto) che dimostra l’acquisto dell’abitazione;
- una certificazione che attesti l’ammontare dei vari interessi che il titolare del contratto deve aver pagato nel relativo periodo;
- la certificazione che attesti il capitale residuo.
Qualora le certificazioni bancarie mancassero, bisognerebbe richiederle direttamente alla banca che per via delle normative legislative in merito sono obbligate a fornire ai richiedenti tutti i documenti richiesti.
Oltre a questa certificazione obbligatoria occorre allegare anche tutto il necessario che possa facilitare l’ottenimento della detrazione o che documenti le spese effettuate. Questa documentazione NON dev’essere allegata al modello Unico oppure a quello 730; si deve conservare e mostrare agli ufficiali della Guardia della Finanza qualora fosse richiesta.
Altre condizioni da rispettare
Una particolare attenzione si deve prestare alla definizione degli immobili lussuosi. La casa, difatti, non deve far parte della suddetta categoria, altrimenti accedere alla possibilità di detrazione fiscale risulta impossibile. Inoltre colui che richiede la detrazione deve eseguire alcuni versamenti:
- l’imposta di diritto pari al 2%;
- imposta ipotecaria pari a 50 euro;
- imposta catastatale pari a 50 euro.
In questi casi, inoltre, egli potrà persino avere diritto a una detrazione pari al 20% rispetto al costo dell’abitazione. Questa si scala dal reddito complessivo targato Irpef per un massimo di 300.000 euro.