L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E dello scorso 30 aprile, fornisce una ricognizione sugli aspetti fiscali e applicativi in merito alla detassazione dei premi di produttività 2013.
Come ricorderemo infatti, il DPCM dello scorso 22 gennaio, ha prorogato l’agevolazione – introdotta per la prima volta dal Dl n. 93/2008 – riguardante l’incremento della produttività del lavoro.
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Il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10 per cento sulla retribuzione di produttività, nei limiti di euro 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 40.000.
Redditi dell’anno 2012 non superiore a 40.000€
Primo requisito per accedere al regime agevolato è che il beneficiario abbia conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000. Ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008.
E’ altresì considerato reddito di lavoro dipendente quello riconducibile ad una attività di lavoro svolta all’estero.Pertanto, un soggetto che nel 2013 assume la residenza in Italia e nel 2012 era residente all’estero svolgendovi attività di lavoro dipendente deve comunque verificare la sussistenza del requisito reddituale di euro 40.000.
Sono invece esclusi dal computo ai fini della verifica in esame i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come in precedenza indicati.
Per l’imputazione dei redditi di lavoro dipendente all’anno 2012 occorre considerare le somme e i valori percepiti entro il 12 gennaio 2013, secondo il c.d. principio di cassa allargata di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR che, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, considera percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.
L’imposta sostitutiva spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2012 non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o che nel medesimo anno non hanno conseguito alcun reddito.
Risulta irrilevante, al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame, l’eventuale superamento nell’anno 2013 della soglia di euro 40.000.
Determinazione dell’imposta sostitutiva
L’art. 1, comma 3, del decreto stabilisce in euro 2.500 lordi nel corso dell’anno 2013 l’importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva. L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013 e, quindi, detto limite reddituale deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta.
Il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività e leretribuzioni di produttività nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente
L’l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2012.
Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2012 il lavoratore abbia percepito più o meno di 40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui:
- nel corso del 2012, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 40.000 di reddito da lavoro dipendente;
- nel corso del 2013 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.500 prestabilito dalla norma.
Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nello stesso periodo d’imposta, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 1997.
L’imposta sostitutiva versata in eccedenza, non recuperata con tale modalità, e risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione. L’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ne ricorrano i presupposti, e può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Rinuncia al regime agevolato ed opzione per la tassazione ordinaria
Sebbene l’art. 1, comma 4, del decreto non richiami espressamente il comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008 – che prevede la possibilità per il lavoratore dipendente di rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria – deve ritenersi che la suddetta opzione sia applicabile anche all’anno di imposta 2013.
Anche rispetto alla nuova disciplina, pertanto, si ritiene che il lavoratore possa, pure nei casi in cui il sostituto d’imposta sia direttamente tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. Così, ad esempio, quando l’imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il sostituto d’imposta, ricorrendone i presupposti, procede all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.
Prima applicazione delle nuove disposizioni
Il Dpcm del 22 gennaio prevede che i datori di lavoro debbano depositare i contratti presso la competente direzione del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Tale termine, nel caso di contratti già firmati alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta), decorre da quel giorno ed è, quindi, fissato al prossimo 13 maggio.
Nulla quaestio nel caso in cui i datori di lavoro, sulla base di accordi sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto, abbiano applicato la tassazione sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013, se risultano rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla nuova normativa.
Qualora invece il datore di lavoro, per ragioni di prudenza, abbia assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni che, alla luce del decreto attuativo, risultano agevolabili, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata con la prima retribuzione utile, mentre le ritenute operate in misura superiore potranno essere scomputate dai versamenti successivi. Se però nel frattempo è cessato il rapporto di lavoro, il regime sostitutivo non potrà essere applicato e il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud l’importo della retribuzione assoggettabile all’imposta del 10 per cento.
Infine, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia impropriamente applicato la tassazione di favore in assenza dei presupposti indicati dal decreto, dovrà versare la differenza tra l’importo della sostitutiva versato e quanto effettivamente dovuto, con applicazione di sanzioni e interessi.
Circolare Agenzia Entrate nr. 11/2013 (334,4 KiB, 1.921 hits)
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