E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014 “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2014”, contenente le modalità di detassazione dei premi di produttività 2014.
La stesura e la emanazione del decreto risale 19 febbraio 2014 ed è quindi da attribuire al precedente Governo, ma la pubblicazione in Gazzetta è avvenuta solo ieri.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha disposto che il regime di detassazione dei premi di produttività valido dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 fosse automaticamente rinnovato per i periodi 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015.
Misura dell’agevolazione
- Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione già prevista nella legge di stabilità 2013, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle stesse somme assoggettate nel 2013, all’imposta sostitutiva del 10%.
- La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.
Retribuzione agevolabile
Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato del 10%, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione dei CCNL, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.
In via alternativa il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha introdotto una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
- ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.