Deducibilità IMU in dichiarazione dei redditi: anche l’IMU (Imposta Municipale Unica) rientra tra i tributi che possono essere dedotti dal reddito d’impresa o da professione.
La percentuale di deducibilità è stata nel corso del tempo oggetto di varie modifiche. Da ultimo, la Legge di bilancio 2020, ha rivisto la quote deducibile che, a partire dal periodo d’imposta 2022, arriverà al 100% del costo sostenuto.
In questa guida ti spieghiamo cosa vuol dire dedurre l’IMU, chi sono i soggetti beneficiari e quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi.
La deducibilità dell’IMU: normativa di riferimento
La deducibilità dell’IMU nel corso del tempo è stata oggetto di diversi interventi normativi. Inizialmente la deducibilità non era ammessa. Il blocco alla deducibilità era stato disposto con l’art.14 comma 1 del D.L. 23/2011.
Successivamente, c’è stata un’apertura alla possibilità di dedurre dal reddito parte dell’IMU versata. Il legislatore è intervenuto sull’articolo da ultimo citato.
Nello specifico, dal periodo d’imposta 2014 fino al periodo d’imposta 2018, la deducibilità dalle imposte sui redditi Irpef e Ires era ammessa nella misura del 20%. Dunque, per un IMU pari a 1000 euro, era possibile dedurre dal reddito complessivo solo 200 euro.
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Ulteriori e rilevanti modiche sono state introdotte in ordine di tempo con:
- la Legge n° 145/2018, Legge di bilancio 2019;
- il D.L. 34/2019;
- l Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020.
La Legge di bilancio 2020 ha accorpato IMU e TASI nella c.d Nuova IMU, intervenendo anche sulle percentuali di deduciiblità.
Ad oggi, valgono le seguenti regole ossia l’IMU è deducibile al:
- 50% in riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i “solari”)
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020 e 2021)
- 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022).
Percentuali di deducibilità applicabili anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento. Rimane ferma, l’indeducibilità del’IMU ai fini IRAP.
Chi può dedurre l’IMU?
Possono dedurre l’IMU i seguenti soggetti:
- società ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali (limitatamente all’IMU pagata sugli immobili relativi all’attività commerciale esercitata);
- le imprese individuali o familiari;
- i professionisti anche in studi professionali
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni.
IMU con il principio di cassa: anche in ravvedimento operoso
L’art.99 del dPR 917/86, TUIR, dispone che:
Le imposte sui redditi e quelle per le quali e’ prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Dunque, anche l’IMU è deducibile nell’esercizio nel quale avviene il pagamento.
Attenzione, tale affermazione non vale in senso assoluto. Infatti, nella circolare n° 10/e 2014, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
L’articolo 99, comma 1, del TUIR non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento.
Ciò sta a significare che:
- fermo restando la sua imputazione a conto economico nell’esercizio di competenza,
- l’IMU può essere dedotta nell’esercizio di effettivo pagamento.
Può essere dedotta anche l’IMU pagata in ravvedimento operoso. Ad esempio, l’IMU 2019 pagata in ravvedimento operoso nel 2020, potrà essere dedotta nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
Deducibilità IMU: quali sono gli immobili per i quali è ammessa la deducibilità dell’IMU?
La deducibilità dell’IMU riguarda solo gli immobili strumentali per natura o per destinazione.
Sono immobili strumentali quello che ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, sono utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Stessa esclusione vale per gli immobili merce o i c.d immobili patrimonio.
Dunque la deducibilità dell’IMU si applica solo agli immobili strumentali per natura o destinazione.
Sono strumentai per destinazione quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Sono invece strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Anche se sono concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa. Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria (circolare 26/e 2016).
Deduzione IMU in dichiarazione dei redditi
Per poter beneficiare della deduzione dell’IMU, è necessario indicarla in dichiarazione dei redditi.
Ipotizziamo che una ditta individuale ha versato nel 2020 un’IMU per un importo pari a 1.500 euro.
Nel prossimo modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, sarà necessario indicare la deduzione Imu nel rigo RG 22 (altri componenti negativi). Nello specifico dovrà essere indicata l’IMU per la sola parte deducibile ossia 1500*60%= 900 euro.
Se l’IMU 2020 fosse stata pagata solo quest’anno, la quota deducibile sarebbe dovuta essere indicata l’anno successiva ossia nel modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021.
Per le imprese in contabilità ordinaria, per raccordare i valori di bilancio con quelli fiscali, sarà necessario indicare l’IMU, per il totale pagato, tra le variazioni in aumento (rigo RF16), per poi indicare la quota deducibile nel rigo RF55 “variazioni in diminuzione” del reddito complessivo. A tal fine va utilizzato il codice 38.