Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 38/2023 dell’11 aprile si è concluso l’iter di conversione in legge del DL 11/2023, cosiddetto decreto cessione crediti (o Decreto Superbonus 2023) con il quale il Governo, ha imposto lo stop alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Il decreto cessione credito è stato convertito in Legge dopo l’approvazione della fiducia in Senato dello scorso 5 aprile.
Il testo inizialmente composto da soli 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell’esame parlamentare e in particolare, in Commissione Finanze della Camera, sono stati approvati degli emendamenti che apportano diverse novità sia in materia. Lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura rimarranno in vigore solo per alcuni lavori di seguito elencati. Novità anche per i lavori in edilizia libera, sarà più facile dimostrare il rispetto della deadline del 16 febbraio.
Ma procediamo con ordine, richiamando le disposizioni che hanno comportato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Decreto cessione crediti: stop cessione del credito e sconto in fattura, con alcune eccezioni
Il DL 11/2023, oltre a disporre lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ammette dei casi in cui le opzioni possono essere ancora attivabili dal contribuente.
In particolare, per i lavori ammessi al superbonus, è ancora possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura, se alla data del 16 febbraio:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per quelli effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori. E risulti anche presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per i lavori diversi da quelli agevolabili con il superbonus,
- alla data del 16 febbraio deve essere stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera), i lavori devono essere già iniziati.
Inoltre, per il sismabonus acquisti nonché per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati, si prevede che cessione e sconto siano ancora ammesse, se alla data del 16 febbraio:
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Quali sono i lavori a cui non si applica lo stop a cessione e sconto in fattura
Con le modifiche introdotte al decreto cessione crediti durante l’iter di conversione in Legge ed in particolare dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto alcuni interventi:
- gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici (verificatisi dopo 1° aprile 2009) e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici (verificatisi dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche)
- gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato
- gli interventi per il superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Quali novità per l’edilizia libera
Sui lavori in edilizia libera è previsto che per fare la cessione del credito o lo sconto in fattura, i lavori devono essere iniziati entro il 16 febbraio; in questo modo, rimarrebbero fuori coloro i quali hanno acquistato i beni da installare, anche sulla base di un accordo vincolante con l’impresa, senza però iniziare i lavori.
Ebbene in tali casi, con le modifiche approvate, sarà sufficiente: dimostrate il versamento di un acconto con bonifico parlante entro il 16 febbraio o in assenza di acconti, due autocertificazioni (una del venditore e una dell’acquirente) circa l’esistenza di un contratto.
Leggi anche: Lavori in edilizia libera, quali sono gli interventi e le condizioni per la cessione del credito
Sismabonus acquisti e acquisto di case facenti parte di edifici ristrutturati
Come detto sopra, per il sismabonus acquisti nonché per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati, la cessione del credito è subordinata al fatto che entro il 16 febbraio deve alternativamente:
- risultare regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero
- stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Con un emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera cambia tutto.
Infatti, si subordina la cessione del credito e lo sconto in fattura, al fatto che alla data del 16 febbraio sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (da parte dell’impresa che esegue i lavori).
Inoltre, la stessa condizione varrà (novità assoluta), per l’acquisto di box auto pertinenziali.
Ulteriori novità in fase di conversione in legge del DL 11/2023
Inoltre, su proposta ossia su suggerimento del CNDCEC, sono stati approvati alcuni emendamenti con i quali si dispone ossia si chiarisce:
- la facoltà e non obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per i bonus diversi dal superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020);
- la facoltà e non obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità.
Da segnalare inoltre, l’introduzione di una norma di interpretazione autentica circa l’obbligo di SOA introdotto dall’ art. 10 bis, D.L. n. 21/2022 per gli interventi edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
Infine, sempre sui iniziativa del CNDCEC, viene ammessa la remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente alla presentazione del titolo edilizio o dell’inizio lavori.
Il riferimento è all’asseverazione da presentarsi ai sensi del D.M. MIT 58/2017, così come modificato dal DM MIT 24 del 9 gennaio 2020 e integrato dal D.M. MIT n. 329/2020 (ai fini del Superbonus al 110%).
Varianti Cila e aliquota superbonus
Ai fini dello sconto in fattura e della cessione del credito (vedi data 16 febbraio) nonché dell’applicazione dell’aliquota del 110 anziché del 90% (vedi ad esempio data 25 novembre), un emendamento prevede l’irrilevanza di eventuali varianti alla Cila o di un diverso e successivo titolo abilitativo.
Dunque, ai fini del rispetto delle data del 16 febbraio e del 25 novembre, rileverà la prima Cila (e la prima delibera assembleare per i lavori condominiali).
Novità anche per i lavori effettuate sulle villette. Infatti, c’è la proroga dal 31 marzo al 30 settembre (inizialmente si parlava di 30 giugno, siamo in attesa di conferme) del termine entro il quale, con SAL al 30% alla data del 30 settembre 2022, è possibile sfruttare la detrazione piena del 110%.
Testo coordinato del Dl 11/2023 con la Legge 38/2023
Alleghiamo il testo coordinato del Decreto Legge 11/2023 con la Legge di conversione 38/2023.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 (88,0 KiB, 332 hits)