Con la circolare n°27/2023, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità previste dal DL 11/2023, c.d. decreto cessioni che ha abrogato le disposizioni in materia di sconto in fattura e cessione del credito, salvo l’applicazione a a residue fattispecie di lavori/soggetti.
Ma questo non è l’unico aspetto analizzato nella circolare.
Infatti, tra le conferme più importanti c’è quelle che consente ai contribuenti di ricorrere alla remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione di cessione del credito per le spese 2022 entro il 31 marzo 2023; la comunicazione potrà essere inviata entro il prossimo 30 novembre anche se alla data del 31 marzo il contribuente non aveva ancora un accordo di cessione.
Cessione del credito e sconto in fattura. Per quali lavori le opzioni sono ancora ammesse?
In primis, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul blocco alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Infatti, dopo l’entrata in vigore del DL cessioni (o DL Superbonus) non è più possibile ricorrer alle due opzioni; chi ristruttura la propria casa deve pagare le spese di tasca propria e poi recuperarle sotto forma di detrazione grazie alla dichiarazione dei redditi.
Detto ciò, nella circolare viene confermato che, le suddette opzioni, al di la della data di presentazione del titolo abilitativo, sono ancora ammesse in alcuni casi.
Ad esempio, via libera alla cessione e allo sconto per:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (articolo 119, comma 9, lettera c, del Decreto Rilancio);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa (articolo 119, comma 9, lettera d, del Decreto Rilancio);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del Decreto Rilancio).
Cessioni e sconto saranno ammessi non solo per il superbonus ma anche per gli altri bonus edilizi. Ciò a condizione che i suddetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (entrata in vigore DL Cessioni).
Ulteriori interventi ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura
Ancora, le opzioni in parola saranno ammesse: per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Remissione in bonis comunicazione cessione credito
Grazie al DL Cessioni, rispetto alle spese 2022 (nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021), viene concessa ai contribuenti che hanno ristrutturato la propria casa ma non hanno trovato nessuno a cui cedere il credito, di rinviare al 30 novembre 2023 la comunicazione di cessione al Fisco, laddove nel frattempo riescono a trovare un cessionario.
Ciò sarà possibile grazie alla c.d. remissione in bonis entro il 30 novembre 2023. Ciò richiederà il versamento di una sanzione pari a 250 euro da versare cash; infatti non è ammessa compensazione alcuna.
Responsabilità solidale dei cessionari
Infine i chiarimenti hanno riguardato anche la responsabilità dei cessionari ossia di chi rileva il credito e dei fornitori.
A tal proposito, viene confermato che il possesso della documentazione elencata dal decreto cessioni ( vedi art.1 c.1 lett.b) esclude la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito.
In particolare è esclusa la responsabilità solidale laddove i cessionari o i fornitori dimostrino congiuntamente
- di aver acquisito il credito d’imposta;
- di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Inoltre: il mancato possesso della documentazione(..) non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di «fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza».