Quando si acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali per la “prima casa”, è importante essere consapevoli dei vincoli e delle condizioni che consentono di mantenere tali benefici. Le agevolazioni rappresentano un risparmio considerevole sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma sono subordinate a precise regole che mirano a incentivare la detenzione stabile della proprietà. Una delle principali condizioni è che l’immobile venga mantenuto per almeno cinque anni, pena la decadenza dai benefici e l’obbligo di restituire la differenza delle imposte, oltre a eventuali interessi e sanzioni. Tuttavia, esiste una via di uscita: chi vende prima dei cinque anni può evitare la decadenza riacquistando un’altra abitazione entro un anno, a patto che sia destinata a residenza principale.
La questione si complica quando il contribuente, anziché acquistare una nuova piena proprietà, sceglie di acquisire solo un diritto reale, come l’usufrutto, sulla nuova abitazione. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che, in tal caso, l’acquisto del diritto di usufrutto non è considerato valido ai fini del mantenimento dei benefici prima casa. Questo dettaglio è fondamentale per chi intende vendere e riacquistare una nuova abitazione, poiché un’errata interpretazione delle regole può comportare costi imprevisti e la perdita delle agevolazioni fiscali.
Decadenza dai benefici “prima casa” in questo caso particolare
Per la rubrica esperto risponde del giornale online fiscooggi.it edito dall’Agenzia delle Entrate, oggi si parla di decadenza dai benefici per l’acquisto della prima casa.
In breve, un contribuente chiede chiarimenti sulle agevolazioni fiscali “prima casa” in caso di vendita dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto, con l’intenzione di evitare la decadenza dei benefici riacquistando un’altra abitazione. In particolare, si domanda se, anziché acquistare la piena proprietà di una nuova casa, possa ottenere gli stessi effetti fiscali acquistando solo il diritto di usufrutto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se l’immobile agevolato viene venduto prima del termine di cinque anni, il contribuente perde i benefici fiscali a meno che non riacquisti entro un anno una nuova abitazione come residenza principale. Tuttavia, questa possibilità di mantenimento dei benefici non si applica se si acquista solo un diritto reale di godimento, come l’usufrutto, poiché la normativa richiede il riacquisto della piena proprietà.
Come si perdono i benefici prima casa
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa permettono una riduzione significativa delle imposte da pagare all’atto notarile, come l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. Tuttavia, questi benefici sono concessi a patto che l’immobile venga detenuto per almeno cinque anni.
Se il contribuente decide di vendere prima della scadenza, è obbligato a restituire la differenza delle imposte non pagate e, in alcuni casi, a versare interessi e sanzioni. Una via per evitare tale penalizzazione è rappresentata dal riacquisto di un’altra abitazione entro un anno, da destinare a propria residenza principale.
La normativa che regola questa eccezione è il comma 4 della Nota II-bis, in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986. La legge specifica infatti che il beneficio si mantiene solo se il contribuente, entro l’anno dalla vendita, acquista un nuovo immobile come abitazione principale. Tuttavia, non tutti gli acquisti sono ritenuti idonei a mantenere il beneficio: l’acquisto della sola nuda proprietà o di un diritto reale limitato (come usufrutto o abitazione) non evita la decadenza delle agevolazioni.
Usufrutto e benefici fiscali: le regole
La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’acquisto del diritto di usufrutto non rappresenta un riacquisto idoneo ai fini del mantenimento dei benefici fiscali “prima casa”. L’usufrutto, infatti, è un diritto limitato e non rappresenta la piena proprietà dell’immobile.
Ciò significa che il contribuente non è considerato proprietario dell’abitazione, ma ha solo il diritto di utilizzarla, escludendo che possa trasferirvi la propria residenza come se fosse il proprietario. Questa distinzione appare cruciale poiché la normativa mira a incentivare la detenzione stabile della proprietà e l’utilizzo dell’abitazione come residenza abituale.
Eccezioni alla regola
Vi è tuttavia un’eccezione rilevante: il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita. In tal caso, il contribuente non perde le agevolazioni, a prescindere che il riacquisto avvenga con un atto di donazione o successione. Ad esempio, se un contribuente vende l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima dei cinque anni, ma ottiene a titolo gratuito un’altra abitazione nello stesso periodo, può evitare la restituzione delle imposte agevolate.
Questa eccezione è stata confermata dalla risoluzione n. 49/2015, che consente di mantenere i benefici anche se il riacquisto avviene in modo gratuito. Tuttavia, per tutti gli altri casi, come l’acquisto dell’usufrutto o della nuda proprietà, il contribuente sarà soggetto alla decadenza delle agevolazioni e dovrà restituire la differenza di imposta.
Come chiedere nuovamente le agevolazioni
È importante notare che anche in caso di decadenza dai benefici, il contribuente può richiedere le agevolazioni “prima casa” per un nuovo atto di acquisto, purché siano soddisfatte le condizioni e i requisiti della Nota II-bis.
Se l’acquisto riguarda la piena proprietà di una nuova abitazione da adibire a residenza principale, il contribuente potrà godere nuovamente delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa, ottenendo i relativi vantaggi fiscali.