La Certificazione Unica è un modello di denuncia obbligatorio che ha la funzione di trasmettere all’Agenzia delle Entrate e rendere noto al percipiente, le ritenute operate dai sostituti d’imposta rispetto ai compensi riconosciuti a:
- Lavoratori dipendenti ed assimilati (collaboratori e pensionati);
- Lavoratori autonomi;
- Percettori di redditi diversi e provvigioni;
- Sottoscrittori di contratti di locazione breve.
La CU si compone di due modelli:
- sintetica da consegnare al sostituito in formato cartaceo o elettronico entro il 31 marzo dell’anno successivo quello in cui il reddito è stato corrisposto;
- ordinaria da inviare telematicamente all’ADE entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Sebbene il termine per l’invio telematico sia ormai scaduto restano da inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata. In tal caso la scadenza per l’invio è la stessa del modello 770/2022, cadente il 31 ottobre 2022. L’adempimento, per le caratteristiche dei redditi coinvolti, interessa soprattutto le Certificazioni Uniche sui compensi da lavoro autonomo.
Sul sito dell’Agenzia Entrate (agenziaentrate.gov.it) sono stati pubblicati il modello CU sintetico ed ordinario in pdf ed in particolare le istruzioni per la compilazione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Invio della Certificazione Unica: soggetti obbligati
Sono obbligati all’invio della Certificazione Unica 2022 coloro che nel 2021 hanno:
- corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e / o premi INAIL;
- riconosciuto somme e valori esenti da ritenuta alla fonte ma soggetti a contribuzione INPS.
Sono interessati dalla CU anche i titolari di posizione assicurativa INAIL per quanto concerne le informazioni sul personale assicurato.
Qual è il termine di invio delle CU lavoratori autonomi
La scadenza ordinaria per l’invio della Certificazione Unica redditi 2022 è coincisa con il 31 marzo.
Fanno eccezione le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, coincidenti di fatto con le Certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi. In questi casi il termine cade il 31 ottobre 2022.
Come inviare le CU autonomi
La Certificazione Unica dev’essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia Entrate:
- In autonomia, dal soggetto tenuto a trasmettere la CU attraverso i servizi Entratel o Fisconline disponibili sul portale agenziaentrate.gov.it;
- Avvalendosi di un intermediario abilitato.
In questa seconda ipotesi l’intermediario è tenuto a:
- Rilasciare al sostituto d’imposta l’impegno a trasmettere in via telematica la Certificazione unica;
- Entro 30 giorni dal termine per l’invio rilasciare al sostituto l’originale della Certificazione unica;
- Conservare copia delle comunicazioni inviate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
A prescindere dalle modalità di trasmissione, il flusso telematico si considera presentato nel giorno, come indicato nelle istruzioni ADE, in cui “è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”. In tal senso la prova della presentazione è “data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.
Una volta effettuata la trasmissione il sistema restituisce immediatamente un messaggio che “conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione”. Pertanto, solo quest’ultimo documento costituisce prova dell’avvenuto inoltro della Certificazione unica.
Invio separato
Il sostituto d’imposta ha la possibilità di inviare separatamente:
- oltre al Frontespizio ed al Quadro CT,
- le “certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Errori e sanzioni Certificazione Unica
Eventuali errori presenti nella CU possono essere corretti inviando un nuovo flusso entro i 5 giorni successivi la scadenza, senza alcuna sanzione.
Al di fuori dei casi appena citati, per ogni Certificazione omessa, errata o tardiva è prevista una sanzione pari a 100,00 euro sino ad un massimo di 50 mila euro.
L’importo è ridotto a 33,33 euro per ciascuna CU corretta (entro un tetto massimo di 20 mila euro), trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.
Come è composta la Certificazione Unica
I flussi da inviare all’Agenzia delle Entrate si compongono innanzitutto del Frontespizio in cui sono riportati:
- Tipo di comunicazione, in particolare se trattasi di annullamento o sostituzione;
- Dati relativi al sostituto ed al rappresentante firmatario della comunicazione;
- Firma della comunicazione;
- Impegno alla presentazione telematica.
A seguire è presente il Quadro CT, utilizzato per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, resi disponibili dall’Agenzia Entrate ai sostituti d’imposta per il conguaglio in busta paga.
La terza ed ultima parte del modello è rappresentata dalla Certificazione Unica vera e propria, in cui vengono riportati:
- I dati previdenziali e fiscali relativi a redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- Certificazioni per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.