L’introduzione del bonus Irpef, ovvero del taglio del cuneo fiscale ha un importante impatto in sede di compilazione della Certificazione unica 2021 redditi 2020; dichiarazione da trasmettere a cura del sostituto di imposta in via telematica all’Agenzia entrate entro il prossimo 31 marzo (data prorogata). Entro la stessa data le CU devono essere consegnate ai percettori dei redditi in esse certificati.
Analizziamo nel dettaglio le modalità di esposizione e conguaglio dell’ex bonus Renzi e del nuovo bonus taglio cuneo fiscale, ovvero del trattamento integrativo / ulteriore detrazione nella CU 2021. Ricordiamo inoltre che in sede di recente conversione in Legge del “Decreto Milleproroghe” è stato elevato da 8 a 10 il numero di rate (solo per l’ulteriore detrazione) per restituire gli importi agevolativi non spettanti, a seguito del conguaglio di fine anno.
Ecco i dettagli.
Certificazione Unica 2021: nuovi campi per il taglio del cuneo fiscale
All’interno delle CU 2021 al campo 6 relativo ai giorni per i quali spetta la detrazione da lavoro dipendente (il cui totale non potrà essere superiore a 365), si sono aggiunti i campi 13 e 14, distinti tra primo e secondo semestre 2020, al fine di ripartire correttamente la quota del “Bonus Renzi” (previsto sino al 30 giugno 2020) e quella del trattamento integrativo / ulteriore detrazione introdotto dal 1° luglio 2020.
In caso di rapporto di lavoro coincidente con l’intero anno solare, la somma dei punti 13 e 14 dovrà essere comunque 365 giorni, distinti in 181 per il primo semestre e 184 per il secondo.
Al contrario, se il rapporto ha avuto inizio prima del 29 febbraio e non ha interessato l’intero anno, il numero di giorni indicati al punto 13 dovrà considerare il suddetto 29 febbraio.
Trattamento integrativo in CU 2021
Il trattamento integrativo interessa i punti a partire dal numero 400.
In particolare:
- il punto 400 dev’essere valorizzato con il codice 1 se il sostituto ha riconosciuto il trattamento e lo ha erogato in tutto o in parte, il codice 2 al contrario se non è stato riconosciuto il trattamento ovvero è stato riconosciuto ma non erogato neanche in parte;
- al punto 401 dev’essere riportato l’importo del trattamento erogato dal sostituto d’imposta;
- nel campo 402 va annotato l’ammontare del trattamento integrativo che il sostituto ha riconosciuto ma non corrisposto al dipendente;
- nel campo 403 invece l’ammontare del trattamento integrativo non spettante, recuperato entro le operazioni di conguaglio;
- al punto 404 dev’essere riportato l’ammontare del trattamento da recuperare dopo le operazioni di conguaglio.
Ulteriore detrazione nella Certificazione Unica 2021
L’importo riconosciuto dal sostituto d’imposta a titolo di ulteriore detrazione dev’essere riportato al punto 368.
Milleproroghe e recupero in busta paga del bonus Irpef
L’articolo 22-sexies del “Decreto Milleproroghe” amplia a 10 il numero di rate in cui è possibile trattenere al beneficiario le somme non spettanti, a titolo di ulteriore detrazione, derivante dalle operazioni di conguaglio di fine anno.
La novità arriva in sede di conversione in Legge numero 21 del 26 febbraio 2021 del D.l. n. 183/2020 (il già citato “Decreto Milleproroghe”).
Prima della novella normativa in parola, il sostituto d’imposta che, in sede di conguaglio di fine anno, accerta in base ai dati reddituali definitivi:
- La non spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione;
- La spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione in misura inferiore rispetto a quanto erogato nei singoli mesi dell’anno.
In queste ipotesi il sostituto è tenuto a recuperare per conto dell’Erario gli importi di cui il beneficiario non ha diritto (cosiddetto “conguaglio negativo”).
Ciò accade anche con riferimento all’imposta IRPEF, alle detrazioni da lavoro dipendente o per familiari a carico, nonché per l’ex Bonus Renzi. Tuttavia, la peculiarità delle misure di riduzione del cuneo fiscale risiede nel fatto che il recupero delle somme non spettanti avviene, se di importo superiore a 60 euro, in 8 rate (con il Milleproroghe passano a 10 per l’ulteriore detrazione) di pari importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Le somme recuperate al lavoratore devono essere poi versate dal sostituto d’imposta con modello F24, attraverso il codice tributo 1066 di recente istituzione.
Bonus cuneo fiscale: cos’è e come funziona
Il Decreto legge numero 3 del 5 febbraio 2020 (convertito in Legge numero 21 del 2 aprile 2020) con lo scopo di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha introdotto, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed in sostituzione dell’ex Bonus Renzi due distinte misure:
- Trattamento integrativo, erogato come somma netta (al pari del bonus 80 euro), in misura pari a 600,00 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, elevati dal 1° gennaio 2021 a 1.200,00 euro annui, riservato a coloro che totalizzano redditi complessivi non superiori a 28 mila euro;
- Ulteriore detrazione, aggiuntiva rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente, per familiari a carico ed a tutte le altre tipologie di oneri detraibili, il cui importo è differenziato in ragione del reddito complessivo del percipiente, il quale comunque non potrà eccedere i 40 mila euro.
Mentre il trattamento integrativo è stato introdotto in via strutturale già dal 1° luglio 2020, l’ulteriore detrazione ha operato in maniera temporanea sino al 31 dicembre 2020, salvo poi essere confermata a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021 ad opera della Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020).
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Chi sono i beneficiari del bonus cuneo fiscale
Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano a coloro che producono redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati. In sintesi i beneficiari sono coloro che percepiscono:
- Redditi da lavoro dipendente e pensione;
- Collaborazioni coordinate e continuative;
- Compensi erogati ai soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli, nonché della piccola pesca;
- Compensi percepiti da soggetti terzi in virtù di incarichi svolti per il fatto di essere lavoratori dipendenti;
- Borse di studio;
- Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione;
- Compensi derivanti da lavori socialmente utili;
- Remunerazione dei sacerdoti.
I potenziali destinatari delle misure agevolative, hanno diritto alle stesse soltanto nel caso in cui l’imposta IRPEF lorda, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente (di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR).
Cos’è il trattamento integrativo
Come anticipato, coloro che totalizzano un reddito complessivo annuo non superiore a 28 mila euro hanno diritto al trattamento integrativo, pari ad euro 1.200,00 annui, equivalenti a 100,00 euro mensili.
La peculiarità della misura in parola risiede nel fatto che, come l’ex “Bonus Renzi”, la stessa rappresenta un credito d’imposta, come tale esente da trattenute fiscali e contributive. In sostanza, un importo netto a beneficio del lavoratore, anticipato in busta paga dal sostituto d’imposta, simulando quello che sarà il reddito complessivo dell’anno, salvo poi effettuare il calcolo di quanto effettivamente spettante in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Come funziona l’ulteriore detrazione
La detrazione aggiuntiva introdotta dal D.l. numero 3 spetta a coloro che totalizzano redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro. L’agevolazione introdotta inizialmente in maniera temporanea dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 spettava in misura pari a:
- 480 + [120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000] per chi ha un reddito complessivo tra 28.001,00 e 35.000 euro;
- 480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000] a beneficio di chi ha un reddito complessivo tra 35.000 e 40.000 euro.
A seguito della conferma in via strutturale dal 1° gennaio 2021, l’importo annuo dell’ulteriore detrazione è pari a:
- 960 + [240 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000] se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 35.000 euro;
- 960 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000] nel caso in cui il reddito complessivo si collochi nella fascia 35.000 – 40.000 euro.