La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali che prende il posto, con previsioni di coordinamento, della disciplina di iper e super-ammortamento. Sono agevolati gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 se al 31 dicembre 2020 l’ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ecco in chiaro l’ambito di applicazione dell’agevolazione nonché le sue modalità di utilizzo in F24.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Con la Manovra 2020, il legislatore ha introdotto un nuovo credito d’imposta volto a favorire gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive impiantate sul territorio nazionale; possono accedere l’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni (PMI e grandi imprese) e dal regime fiscale adottato; pertanto possono beneficiare del credito d’imposta anche i contribuenti forfettari.
Ad ogni modo la richiesta dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti.
Non tutti i beni possono essere oggetto di credito d’imposta. In particolare l’agevolazione non spetta per:
- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 quali ad esempio:
- le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali;
- le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale;
- il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- gli aerei completi di equipaggiamento;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Individuate le suddette esclusioni, gli effetti premiali legati all’effettuazione di investimenti agevolabili dipendono dalla tipologia di investimenti effettuati ossia, se si tratta di investimenti rientranti nell’ottica di industria 4.0 il credito d’imposta è maggiore rispetto agli investimenti ordinari.
Credito d’imposta beni strumentali: la misura dell’agevolazione
La misura dell’agevolazione varia dunque a seconda dell’investimento effettuato, si veda la successiva tabella.
Tipologia di beni acquisiti |
Credito d’imposta spettante |
Beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0). |
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Beni ricompresi nell’allegato B della Legge di bilancio 2017) ossia beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” |
15% del costo nel limite max di costi ammissibili pari a 700.00 € |
Investimenti in beni ordinari |
6% del costo determinato nel limite max di 2.000.000 di € |
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.
E’ ammesso il cumulo con altre agevolazioni anche a valere sui medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito d’imposta in F24
Anche le modalità di utilizzo del credito d’imposta in F24 sono legate alla tipologia di investimento effettuato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in 5 quote annuali di pari importo ridotto a tre per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (si veda la precedente tabella); l’utilizzo in F24 può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari ovvero dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dei beni per gli investimenti 4.0.
Ad ogni modo, laddove l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta in misura percentuale pari a quella riconosciuta per gli investimenti ordinari; ossia in misura pari al 6% del costo dei beni acquisiti fermo restando l’utilizzo per quote annuali.
L’utilizzo in compensazione può avvenire
- oltre i limiti annuali di compensabilità di 250.000 € applicabile ai crediti di imposta agevolativi
- nonché oltre il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro annui.
Le imprese che intendono beneficiare dell’agevolazione in esame sono tenute conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Nelle fatture deve essere espressamente indicato il riferimento normativo dell’agevolazione.