Sono esenti da Iva i corsi di formazione obbligatoria per l’abilitazione all’esercizio della professione, nel caso in cui vengano erogati da delle pubbliche amministrazioni.
A fare il punto della situazione su questo argomento è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello n. 82/2024, nella quale si è soffermata sul trattamento fiscale che deve essere adottato per i corsi di aggiornamento, formazione, riconversione e riqualificazione professionale, che vengono resi da istituti, enti e scuole pubbliche.
Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come debbano essere gestiti i corsi di formazione obbligatoria ai fini Iva.
Formazione obbligatoria professionisti: quando i corsi sono esenti Iva?
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 82/2024, ha chiarito che i corsi di formazione obbligatoria per l’abilitazione professionale sono esenti da Iva quando ad erogarli sono degli istituti, degli enti e delle scuole pubbliche. In particolare l’AdE si riferisce ai corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma la regola è applicabile ai professionisti in generale.
L’esenzione Iva, nello specifico si applica ai corsi di:
- aggiornamento;
- formazione;
- riqualificazione;
- riconversione professionale.
La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è scaturita a seguito di un quesito posto da una società erogatrice di corsi di preparazione alla professione legale accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense. La società ha chiesto se ai corsi erogati sia possibile applicare il regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, comma 1, del DPR n. 633/1972.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare n. 22/E stabilisce che l’esenzione Iva per i corsi di formazione obbligatoria si applica quando sono presenti due importanti requisiti:
- il primo di carattere oggettivo;
- il secondo di carattere soggettivo.
Stando a quanto viene indicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate le prestazioni devono essere sostanzialmente:
Di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo); rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).
Proprio quest’ultimo requisito risulta essere di particolare importanza, perché non permette di ottenere l’esenzione Iva a tutte le società che erogano dei corsi di formazione. Ma solo e soltanto a quei soggetti che sono stati riconosciuti direttamente dalla Pubblica Amministrazione.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea come questo riconoscimento possa avvenire con la formula dell’accreditamento. Questa sorta di certificazione, però, non conferisce in maniera automatica l’esenzione Iva a tutte le attività di formazione. Perché questo possa avvenire ci deve essere anche il requisito oggettivo. Nel caso preso in esame, secondo l’Agenzia delle entrate, sussistono i due requisiti previsti dall’articolo di legge citato.
Corsi di formazione professionale senza Iva
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta essere in linea con la risposta all’interpello 321/2023. Attraverso questo documento veniva chiarito a quali soggetti sia necessario rivolgersi per seguire dei corsi di formazione e corsi di inglese in regime di esenzione Iva.
Nell’interpello dello scorso anno veniva chiesto all’Agenzia delle Entrate se le disposizioni di esenzione Iva si potessero applicare anche ai corsi di inglese rivolti a società che, a loro volta, non fossero in regime di esenzione Iva. Nella risposta all’interpello n. 321 del 9 maggio 2023, l’AdE ha chiarito che l’esenzione Iva può essere applicata solo e soltanto per la tipologia di attività per le quali il soggetto erogatore ha ottenuto il riconoscimento.
Nel caso preso in esame lo scorso anno si è reso necessario comprendere se la prestazione fornita fosse la somministrazione di un corso di inglese. O più semplicemente la messa a disposizione del corpo docente. Andando a rispettare questo requisito, il soggetto ha la possibilità di somministrare i corsi di inglese se l’applicazione dell’Iva.
In estrema sintesi, i contribuenti che hanno intenzione di seguire dei corsi di formazione – tra i quali rientrano i corsi di inglese – senza dover sopportare il costo dell’Iva devono rivolgersi a degli istituti che siano stati riconosciuti dalla pubblica amministrazione.
Questi devono erogare un vero e proprio corso di aggiornamento o corso di inglese, per poter adottare il regime dell’esenzione Iva. Nel caso in cui, invece, venga messo a disposizione unicamente un insegnante per delle lezioni di inglese la regola che abbiamo appena annunciato non si applica.