A partire dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, salvo specifici esoneri, è da rispettare per tutti i soggetti che svolgono commercio al dettaglio e attività assimilate. Il documento commerciale emesso dal registratore telematico sostituisce il tradizionale scontrino o ricevuta fiscale mentre la fattura rimane obbligatoria laddove è il cliente a richiederla al momento di effettuazione dell’operazione.
Un caso particolare di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto per il commercio on line. Analizziamo nello specifico le modalità di assolvimento dell’obbligo nonché alcuni importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del tempo.
Trasmissione telematica dei corrispettivi: da quando
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per coloro che svolgono commercio al dettaglio di beni nonché prestazioni di servizi in favore del consumatore finale, si pensi al negozio di abbigliamento o all’attività di estetista, era già in essere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 €.
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Dal 1° gennaio 2020, l’obbligo vale per tutti i dettaglianti indipendentemente dal volume d’affari conseguito. La principale novità è rappresenta dalla sostituzione dello scontrino e della ricevuta fiscale con il c.d documento commerciale:
- l’Agenzia delle entrate riceve telematicamente i dati dei corrispettivi incassati dall’esercente,
- quest’ultimo emette il citato documento commerciale che sarà valido anche ai fini di eventuali resi o cambio merce.
Laddove il cliente al momento della consegna della merce richiede l’emissione della fattura, elettronica per chi è obbligato ad adottare tale formato, l’esercente sarà tenuto ad emetterla.
Corrispettivi telematici: il documento commerciale
Venendo al documento commerciale, il suo contenuto è regolato dal decreto MEF del 7 dicembre 2016.
In particolare, il documento deve contenere:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, partita iva dell’esercente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
L’emissione del documento commerciale può avvenire principalmente tramite due strumenti, non alternativi tra loro, il registratore telematico o la procedura web resa gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul portale fatture e corrispettivi, procedura denominata “documento commerciale on line”, usufruibile anche tramite dispositivi mobili.
E’ chiaro che, per i soggetti che effettuano operazioni con una certa frequenza, è opportuno dotarsi del registratore telematico anche per una semplificazione operativa, al contrario, per gli esercenti con bassa frequenza di operazioni o con maggior tempo a disposizione per l’emissione del documento (si pensi ad esempio all’idraulico che effettua l’intervento a domicilio) può essere utile ricorrere alla citata procedura on line inviando una copia del documento commerciale al cliente anche tramite e-mail o con le app di messaggi on line.
E’ ammessa anche l’alternatività tra i suddetti strumenti.
Esonero per il commercio on line
Con il decreto MEF del 10 maggio 2019 successivamente modificato, in fase di prima applicazione dell’obbligo, sono stati previsti specifici esoneri dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi; rientrano ad esempio tra i soggetti esonerati coloro che svolgono le attività per le quali non vi è obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
E’ il caso delle vendite per corrispondenze, alle quali, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n° 274/e 2009, ha equiparato il commercio on line ossia il commercio elettronico indiretto; si pensi agli acquisti di merce effettuata su portali quali Amazon, Zalando ecc.
Si parla di commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene attraverso due passaggi distinti tra loro ossia l’acquisto dei beni on line e la successiva consegna presso il domicilio dell’acquirente; in virtù della citata equiparazione, si tratta dunque di operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione come previsto dal del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite sono tuttavia annotati nel registro dei corrispettivi.
Con la fattura si supera l’obbligo
Laddove l’esercente non intendesse rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sarà tenuto a documentare tutte le operazioni effettuate tramite fattura anche se la stessa non è richiesta dal cliente; in tale caso, la fattura potrà essere emessa in formato:
- cartaceo per i contribuenti esonerati dalla fatturazione elettronica quali ad esempio gli esercenti in regime forfettario o dei minimi;
- elettronico XML in transito dal Sistema di Interscambio (S.d.I.) per gli esercenti in regime ordinario o semplificato.
Ad ogni modo, come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2020, la fattura sia analogica che elettronica può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, che in riferimento all’acquisto di beni coincide con la consegna o spedizione degli stessi, per la prestazione di servizi con il momento di effettuazione del pagamento.