Dal 1° settembre 2020 gli impianti di distribuzione carburanti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, hanno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In realtà l’obbligo è già in essere dal 1° luglio 2018 per gli impianti cosiddetti ghost. Impianti in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità di self – service prepagato.
L’obbligo riguarda ad ogni modo, le cessione di benzina e gasolio effettuate nei confronti dei privati ossia dei consumatori finali.
Per le cessioni poste in essere verso altri soggetti passivi d’imposta sono documentate con fattura elettronica.
Nulla è cambiato per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.
In tale caso l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2021.
Ecco in chiaro chi è interessato dal termine del 1° settembre e con quali modalità e tempistiche deve essere effettuata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Trasmissione telematica dei corrispettivi carburanti
L’art.2 del D.lgs 127/2015 dispone l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da:
- cessioni di benzina e gasolio,
- destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Nello specifico l’obbligo quali dati riguarda?
Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.
In particolare, le scadenze, le modalità e i tempi da rispettare sono riportati nel provvedimento prot. n. 106701 del 28.05.2018. Provvedimento adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli. Sentito il Ministero dello Sviluppo economico.
Corrispettivi carburanti: avvio dell’obbligo a scaglioni
Il provvedimento citato, ha fissato i seguenti termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
- 1° luglio 2018 per gli impianti autostradali ad elevata automazione – ghost station,
- disponendo che con successivi provvedimenti sarebbero state individuate le altre categorie di soggetti interessati dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti.
Anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi. Fermo restando che l’ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.
Di seguito con il provvedimento de 30 dicembre 2019, l’Agenzia ha definito termini di avvio dell’obbligo differenziati in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto.
Difatti, lo scadenzario inizialmente era così articolato:
- 1°luglio per per gli impianti autostradali ad elevata automazione – ghost station;
- 1° gennaio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri.
Ancora:
- 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.
- 1° gennaio 2021, gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.
Proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo
Di seguito è intervento il provvedimento del 22 aprile 2020.
Provvedimento con il quale sono stati prorogati al 1° settembre 2020 (rispetto alla data del 1° luglio 2020) i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:
- per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio
- destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Si passa dunque dalla data del 1° luglio 2020 a quella del 1° settembre 2020.
Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
La proroga è stata adottata a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore. Anche sulla base della rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID- 19”.
Modalità e termini per la trasmissione dei corrispettivi
La trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le informazioni trasmesse vengono utilizzate anche per la tenuta del registro di carico e scarico (art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 504/1995).
I dati sono poi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
L’obbligo è assolto tramite l’applicazione “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI” disponibile sul Portale Unico Dogane (PUD), che comprende i seguenti servizi:
- “invioDistributoriCarburanti”, per effettuare la trasmissione di file utilizzando il “Tracciato unico3 – Cessione carburanti & Registro C_S” ; il sistema attribuisce ai file regolarmente registrati il codice identificativo IUT (Identificativo Univoco Telematico)
- “annullamentoDistributoriCarburanti”, per annullare un file precedentemente inviato e registrato a sistema
- “interopRservice”, per controllare lo stato dell’operazione (invio o annullamento) per uno specifico IUT
- iinteropService”, per ottenere l’esito dell’operazione effettuata; aI file di esito è apposto il sigillo elettronico (firma digitale), secondo il regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS.
Per usufruire dei servizi sono necessarie:
- le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2
- o CNS (Carta Nazione dei Servizi).
Con quale frequenza devono essere trasmessi i dati?
I dati devono essere trasmessi:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.