L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di corretta tassazione degli emolumenti arretrati ovvero ai redditi per prestazioni di lavoro dipendente.
Con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate interviene a seguito di diverse segnalazione da parte di Pubbliche Amministrazioni. Si fa riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.
Emolumenti arretrati, cosa sono
Gli emolumenti arretrati sono somme derivanti da prestazioni di lavoro dipendente che maturano in anni precedenti, ma vengono percepiti dal lavoratore. Le ragioni di questo ritardo possono essere di due tipi:
- ragioni giuridiche o amministrative, o derivanti dalla contrattazione collettiva, oppure per sentenze a seguito di vertenze. Pensiamo ad esempio ad arretrati dovuti a seguito di una sentenza favorevole al lavoratore a causa di un aumento di livello.
- ragioni oggettive: sono condizioni reali dovute ad esempio ad un problema finanziario del datore di lavoro oppure ad una cassa integrazione pagata in ritardo, oppure ad un premio di produttività che viene pagato solo nell’anno successivo. Sono quindi condizioni che impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i tempi dovuti.
Corretta tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
Nel caso specifico, le Pubbliche Amministrazioni si riferiscono in particolare, alle retribuzioni o premi di risultato, relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. Questi premi sono erogati però nel corso del 2017 e non nell’anno immediatamente successivo superando quindi l’arco temporale “fisiologico” di un anno. Il dubbio quindi è se questi redditi vadano assoggettati a tassazione separata o meno.
Interpretazione del contribuente
Per le Pubbliche Amministrazioni che hanno proposto istanza le retribuzioni di risultato erogate nel 2017 vanno assoggettate:
- a tassazione separata se relative al 2013 e al 2014;
- a tassazione ordinaria se relative al 2015.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate parte dalla lettura dell’art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR):
sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”
Per il Fisco, nel caso di ritardi nel pagamento degli emolumenti per ragioni giuridiche non vi sarà bisogno di alcuna indagine di merito, in questo caso il ritardo sarà sempre fisiologico e quindi è applicabile sempre la tassazione separata.
Nel caso di ragioni giuridiche
deve essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata
Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni non è consentita la tassazione separata se le retribuzioni di risultato sono corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante. Infatti queste dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, erogano in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di
maturazione.
Tuttavia se nel corso dello stesso periodo d’imposta sono erogati emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.
Conclusioni
Pertanto per i pagamenti degli emolumenti arretrati avvenuti nel 2017:
- per gli anni 2013, 2014 si può applicare la tassazione separata;
- per il 2015 occorre valutare caso per caso in quanto il fatto che il pagamento avviene nell’anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 151/E del 13 dicembre 2017
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