Novità sui controlli formali sul 730 precompilato dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati della legge di conversione del D.l. 146/2021, decreto fisco-lavoro. Il legislatore mette nero su bianco che in caso di modifiche al modello 730 precompilato che riguardano le spese detraibili inserite dall’Agenzia delle entrate, i controlli formali si attiveranno solo sui dati modificati.
Dunque il controllo riguarderà la documentazione a supporto della modifica effettuata. Attenzione, ciò vale solo laddove la dichiarazione dei redditi precompilata è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta.
Ecco i dettagli.
I controlli sul 730 precompilato
Anno per anno, l’Agenzia delle entrate predispone la dichiarazione precompilata sulla base dei dati di spesa sostenute dal contribuente e comunicati da soggetti terzi quali assicurazioni, università, amministratori di condominio, ecc. I controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sul 730 precompilato, possono variare a seconda se il contribuente apporta delle modifiche alla dichiarazione o meno.
Nello specifico, in base alle previsioni di cui all’art.5 del D.lgs 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche: non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Ad ogni modo, su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Laddove siano apportate delle modifiche alla dichiarazione, non opera l’esclusione dal suddetto controllo formale.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, inviata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista. Anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Caf e professionisti tenuti ad apporre il visto di conformità sul 730.
Controlli formali sul 730 precompilato, novità dal decreto fisco-lavoro
Con l’intervento del D.L. 146/2021, decreto fiscale, post conversione in legge, cambia proprio la disciplina sui controlli della dichiarazione dei redditi precompilata. Le modifiche riguardano i controlli in caso di presentazione diretta del dichiarativo o tramite sostituto d’imposta.
La novità sulla carta sono a favore del contribuente. Nello specifico, laddove siano apportate modifiche al modello 730 precompilato opera comunque l’esclusione dal controllo formale. Per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.
Inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Dunque, controlli mirati solo sui dati modificati e non su tutta la dichiarazione.
Da quando entrano in vigore le novità?
Una volta entrata in vigore la legge di conversione, le novità in esame saranno immediatamente operative. Dunque riguarderanno i controlli posti in essere dal Fisco dall’entrata in vigore della legge di conversione in avanti. Ad ogni modo, rimangono in essere gli ordinari poteri di accertamento dell’Agenzia delle entrate al di la di quanto qui esaminato sui controlli formali.
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