L’Agenzia delle entrate ha fissato i criteri per individuare eventuali intenti di evasione fiscale dei contribuenti, utilizzando le informazioni presenti nel c.d. archivio dei rapporti con operatori finanziari. L’operatività dei controlli sui conto correnti e su altri rapporti finanziari, deve tenere conto dei principi espressi a tutela dei contribuenti da parte del Garante della Privacy.
I controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate saranno effettuati sulla base di risultanze derivante dall’applicazione di alcuni algoritmi, che però richiederanno comunque l’intervento umano, per limitare l’attivazione di controlli dettati solo dalla risultanze delle macchine informatiche.
Vediamo nello specifico in che modo sarà attivata l’analisi del rischio fiscale sui conto correnti da parte dell’Agenzia delle entrate, tenendo conto delle indicazioni operative dettate in un documento ufficiale pubblicato sul portale della stessa Agenzia nella sezione “Protezione dei dati personali” -Analisi basate sui dati dell’Archivio dei rapporti finanziari.
Cos’è l’archivio dei rapporti finanziari
Il Dl “Salva Italia” (Dl 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria – sezione denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti di conto corrente attivi (e non solo).
L’archivio dei rapporti finanziari, previsto dall’articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605/73, con obbligo di comunicazione per gli operatori finanziari, articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, risponde alle esigenze dell’Agenzia delle entrate di avere una base informativa in base alla quale avviare eventuali controlli fiscali volti ad intercettare possibili condotte finalizzate all’evasione fiscale.
A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifica (articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011).
Quali dati contiene
Nell’archivio dei rapporti finanziari sono indicate informazioni relative:
- ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (c.d. “sezione anagrafica”);
- alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni c.d. “extra-conto”, vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l’intermediario finanziario (c.d. “sezione contabile”).
L’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni presenti nell’archivio per le analisi del rischio di evasione. L’analisi avviene anche grazie all’interconnessione con le altre banche dati dell’Anagrafe tributaria.
Con provvedimento del 23 maggio 2022 sono stati approvati nuovi documenti tecnici e definite le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari. La comunicazione così come l’utilizzo dei dati degli archivi dell’Anagrafe tributaria, da parte dell’Agenzia delle entrate, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni date dal Garante della Privacy.
Come funzionano i controlli del Fisco sui conto correnti e sugli altri rapporti finanziari
La procedura dalla quale partono i controlli dell’Agenzia delle entrate, è così articolata:
- individuazione della platea di riferimento;
- scelta delle basi dati;
- messa a disposizione delle basi dati;
- analisi della qualità;
- definizione del criterio di rischio;
- scelta del modello di analisi;
- verifica della corretta applicazione del modello e del criterio di rischio; 8. estrazione e identificazione dei soggetti;
- test su un campione della sotto-platea di riferimento;
- predisposizione delle liste selettive.
Nel documento in esame, viene specificato che nell’utilizzo degli algoritmi tramite i quali è gestita la suddetta procedura è affiancato comunque dall’intervento umano e, di conseguenza, non si fa uso di alcun tipo di processo decisionale completamene automatizzato.
L’obiettivo è quello di evitare automatismi lesivo della sfera giuridica dei contribuenti.
Inoltre, nel momento in cui vengono utilizzate le informazioni dell’Archivio dei rapporti finanziari per l’individuazione dei rischi fiscali, i dati personali dei contribuenti vengono pseudonimizzati (cioè sostituiti con codici fittizi), in modo che, nel corso del trattamento di tali dati, non sia mai consentita la possibilità di associare i dati finanziari ad uno specifico individuo, prima che sia stata verificata la presenza di un rischio fiscale.
Come sono individuati i conti soggetti a controlli
La platea di riferimento dei controlli , viene circoscritta grazie ad uno o più fattori discriminanti, quali, tra gli altri: il settore impositivo, la fruizione di determinate agevolazioni fiscali, l’utilizzo di regimi speciali ai fini Iva o II.DD., la percezione di contributi pubblici, il conseguimento di componenti di reddito imponibili secondo il criterio di “cassa” e similari.
Tuti elementi che permettono di individuare meglio la platea dei contributi che possono essere attenzionati dal Fisco.
Non potranno essere utilizzati i dati c.d. “particolari”, di cui all’articolo 9 del Regolamento n. 679/2016 (ad es. quelli afferenti allo stato di salute, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, agli orientamenti politici e religiosi etc.). Inoltre, non potrà essere in ogni caso utilizzato il dato relativo al luogo di nascita del contribuente.
In attuazione dei controlli in esame, l’Agenzia delle entrate invia al contribuente una comunicazione con le anomalie rilevate in base agli archivi informativi alla stessa accessibili rispetto a quanto indicato in dichiarazione dei redditi Da qui, il contribuente viene invitato al c.d. adempimento spontaneo. Con possibilità di ricorrere anche al ravvedimento operoso.