Anche la dichiarazione 730 precompilato presentata tramite Caf e professionisti abilitati beneficerà dal prossimo anno, seppur in parte, dei controlli semplificati già previsti per le precompilate presentate direttamente dal contribuente o tramite il proprio datore di lavoro.
Infatti, grazie al DL 73 del 2022, cosiddetto decreto semplificazioni, la cui legge di conversione è stata di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in alcuni casi, non sarà più necessario conservare scontrini e fatture delle spese mediche. Ma questa non è l’unica novità.
A ogni modo, per quest’anno ossia in riferimento al 730 precompilato 2022, redditi prodotti nel 2021, ricorrendo al Caf o al commercialista di fiducia, si applicheranno ancora le vecchie regole sui controlli.
Partiamo proprio da queste per poi arrivare alle novità del DL semplificazioni.
730 precompilato inviato da Caf o professionisti abilitati: le regole per il 2022
Per quest’anno, così come negli anni precedenti, al di là se si apporteranno delle modifiche o meno al 730 precompilato, Caf e professionisti risponderanno dei controlli formali. Ciò vale anche con riferimento ai dati di spesa detraibili comunicati da soggetti terzi quali: spese sanitarie, universitarie, assicurative, funebri, ecc.
Si ricorda che quando si parla di controllo formale, si fa riferimento alla verifica posta dal Fisco sulla conformità/corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione:
- con la documentazione conservata dal contribuente,
- con i dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti (certificazioni uniche e 770)
- o con quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).
In caso di violazioni, in linea di massima, il Caf o il professionista che ha apposto il visto di conformità sul 730, risponde delle sanzioni mentre il contribuente paga imposte e interessi.
Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive (sono rispettati i requisiti soggettivi?) che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato sempre nei confronti del contribuente. Ad esempio, grava in capo al contribuente, la verifica dell’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per il quale si portano in detrazione gli interessi pagati mutuo stipulato per il suo acquisto.
I controlli sul 730 precompilato sono regolati dall’art.5 del D. Lgs 175/2014.
730 precompilato inviato da Caf o professionisti: cosa cambia dal 2023
Grazie alle novità introdotte dal decreto semplificazioni, in particolare, se la dichiarazione è presentata senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (vedi paragrafo precedente). Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. E’ confermata la possibilità di controllo formale sugli altri dati inseriti in dichiarazione.
Di conseguenza, il controllo formale a 360° in capo al Caf o al commercialista, scatta solo in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche.
A ogni modo, laddove la dichiarazione precompilata risulta modificata, il controllo formale non è effettuato sulle spese sanitarie non modificate rispetto a quanto riportato nella dichiarazione precompilata. Per tali spese non si dovranno conservare neanche gli scontrini o meglio i documenti commerciali e le fatture.
Ai fini del controllo, il CAF o il professionista, verifica la corrispondenza delle spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa e utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Nella relazione illustrativa del decreto è specificato che:
per effetto della norma in esame si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati. Viene inoltre ricordato che le informazioni di dettaglio trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria possono essere visualizzate solo dal contribuente, sia accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, sia sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area autenticata (…)