Il contributo di solidarietà è stato introdotto dalla “ manovra di ferragosto” dell’ex governo Berlusconi, decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale decreto, all’art 2 co 2, prevede, l’istituzione di un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui.
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011, sono state determinate le modalità tecniche di attuazione del predetto disposto normativo.
Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed e’ versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, tale contributo è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta cui si riferisce il contributo di solidarieta’ medesimo.
Il comma 2 dell’art 2 del citato decreto, stabilisce che “relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il contributo di solidarieta’ e’ determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il relativo importo e’ trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed e’ versato nei termini e secondo le modalita’ ordinarie dei versamenti delle ritenute.
Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta riconosce la deduzione dell’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarieta’.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione nr. 4/E dello scorso 9 gennaio, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà:
- 1618“, da utilizzare con il modello F24; tale codice deve essere esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.
- “145E” da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”, codice che va riportato nella sezione “Erario”, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”. I campi codice ed estremi identificativi non vanno riempiti.