L’Agenzia delle entrate ha individuato i quadri delle dichiarazione dei redditi 2020 e 2019 che devono essere confrontati ai fini della verifica dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto perequativo. Il riferimento è al contributo a fondo perduto spettante alle imprese che hanno subito un calo di utile. A differenza degli altri contribuito a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19, quello perequativo tiene conto non del calo di fatturato ma del calo di utile.
Ecco in chiaro tutte le ultime novità.
Contributo a fondo perduto perequativo: cos’è e come funziona
Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha introdotto il c.d. fondo perduto perequativo.
Nello specifico, il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto, in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 25 luglio 2021. Data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis.
I potenziali beneficiari devono avere un monte ricavi-compensi 2019 non superiore a 1o milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio (calo di utile) relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il calo di utile deve essere pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ancora, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando al calo di utile la percentuale che verrà definita con un ulteriore decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo spettante sarà calcolato al netto dei contributi a fondo perduto per Covid-19 eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.
I quadri della dichiarazione dei redditi da confrontare
Considerati i dati da confrontare per verificare il calo di utile, con il provvedimento del 4 settembre 2021, Prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da confrontare ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto.
Successivamente, con un ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle entrate definirà: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo.
Ad oggi, non è ancora possibile richiedere il contributo.
Le indicazioni per i contribuenti forfettari
Possono accedere al contributo a fondo perduto perequativo anche i contribuenti in regime forfettario o quelli in regime dei c.d di vantaggio, ex minimi.
Nello specifico, per i soggetti citati, i dati da confrontare sono contenuti rispettivamente ai righi:
- LM36, col. 1.
- LM8, col. 1.
Dovrà essere preso in considerazione il reddito d’impresa e di lavoro autonomo forfettario (analitico se nel regime di vantaggio) al lordo delle perdite.
Difatti, i contribuenti in regime forfettario dovranno considerare il reddito 2020 e 2019, reddito abbattuto applicando gli indici di redditività corrispondenti all’attività svolta.
Proroga dell’invio della dichiarazione: si passa dal 10 al 30 settembre
Una delle condizioni per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo è l’invio della dichiarazione dei redditi 2021 entro il 10 settembre 2021. Rispetto al termine ordinario del 30 novembre.
Tale condizione ha portato a numerose e sostenute lamentele soprattuto da parte dei Commercialisti chiamati ad anticipare la scadenza per l’invio del modello Redditi, in un periodo già fin troppo impegnativo per via delle varie scadenze di Settembre.
E’ proprio di ieri la pubblicazione di un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze che annuncia l’imminente emanazione del Dpcm che dispone la proroga al 30 settembre, del termine di presentazione del modello Redditi 2021, per coloro che intendono accedere al contributo a fondo perduto perequativo.
Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo resta il 30 novembre.
A breve, dopo l’approvazione del decreto MEF, l’Agenzia delle entrate detterà le modalità di presentazione dell’istanza telematica per richiedere il contributo a fondo perduto.
Attenzione, l’istanza andrà presentata direttamente o tramite il proprio consulente di fiducia, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro.
Ad ogni modo, il contributo a fondo perduto in esame non rileva:
- ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e
- del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
In alternativa all’accredito cash sul conto corrente, il contribuente può optare per il riconoscimento dell’intero sostegno sotto forma di credito d’imposta. Credito d’imposta da utilizzare in compensazione (senza applicazione degli ordinari limiti di compensazioni ), presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.