Imprese, professionisti e lavoratori autonomi che, nel 2020, hanno ricevuto uno o più contributi a fondo perduto per covid-19, devono prestare molta attenzione alla compilazione del modello Redditi 2021. Infatti, pur trattandosi di contributi esentasse, devono essere comunque indicati nella dichiarazione dei redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
L’obbligo riguarda, come anticipato sopra, professionisti, imprese a autonomi (commercianti, artigiani ecc.) sia in contabilità semplificata che ordinaria, che devono compilare il proprio quadro di riferimento, quadro RE per i professionisti, RG per le imprese in contabilità semplificata, RF per quelle in contabilità ordinaria. Tutti devono compilare il prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
In questa guida spiegheremo come indicare correttamente i contributi a fondo perduto nel modello Redditi 2021.
Contributi a fondo perduto per covid-19: quali sono
Per far fronte alla grave crisi economia legata al covid-19 e alla conseguente perdita di liquidità che ha colpito imprese e professionisti, il Governo ha adottato una serie di misure volte a ristorare le attività maggiormente colpite.
Tra le misure più incisive, sicuramente rientrano i contributi a fondo perduto, riproposti di volta in volta dai vari decreti legge emergenziali. Le varie versione che si sono succedere nel corso del tempo hanno avuto un ambito soggettivo più o meno differenziato. In alcuni casi, il contributo a fondo perduto è stato riservato alle sole attività che presentavano precisi codici ATECO e che erano specificatamente individuate dal legislatore.
In altri casi, i ristori sono stati destinate alla attività economiche svolte nella c.d zone rosse, zone ad alto rischio di diffusione del contagio da covid-19.
I contributi a fondo perduto per covid-19: dal D.L. Rilancio al Ristori-Bis
A livello normativo, i contributi a fondo perduto a cui stiamo facendo riferimento sono così individuati:
- art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, decreto Rilancio;
- 59 del D.L. n. 104 del 2020, decreto Agosto (fondo perduto attività economiche centri storici);
- art. 1 del D.L. n. 137 del 2020, decreto Ristori;
- art. 2 del D.L. n. 149 del 2020, decreto Ristori-bis.
Ad esempio, i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) sono stati riconosciuti a coloro che che esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle tabella 1 e 2 allegate ai due decreti.
Sulla tabella 1, la stessa è stata modificata, con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis”. Il decreto “Ristori quater” ha previsto all’allegato 1 un’ulteriore tabella di codici Ateco per i quali era possibile beneficiare del contributo.
Ancora, il contributo a fondo perduto di cui al decreto Ristori-bis era destinato ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zone/regioni rosse).
Detto ciò, i contributi a fondo perduto sopra elencati devono essere indicati nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
I contributi a fondo perduto sono esentasse: sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Modello Redditi 2021 Contributo a fondo perduto professionisti, imprese e lavoratori autonomi
Nei quadri RE, RF, RG e LM del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto in esame.
Nello specifico, l’obbligo riguarda i professionisti e le imprese. Imprese sia in contabilità semplificata che ordinaria. Ognuno deve compilare il proprio quadro di riferimento:
- quadro RE per i professionisti,
- RG per le imprese in contabilità semplificata,
- RF per quelle in contabilità ordinaria.
Tutti devono compilare il prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
I professionisti devono compilare il quadro RE; nello specifico (fonte istruzioni modello Redditi):
Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.
Se gli articoli citati ammettevano i professionisti tra i soggetti beneficiari.
Imprese in contabilità semplificata e ordinaria
Le imprese in contabilità semplificata indiano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, nel quadro RG, rigo RG10, con il codice 27
l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.
Da qui, per sterilizzare l’indicazione dei contributo a fondo perduto tra i componenti positivi di reddito, lo stesso deve essere indicato nel rigo RG 22 con il codice 47.
Le imprese in contabilità ordinaria devono compilare il rigo RF 55.
In tale rigo trovano allocazione, le variazioni in diminuzione da indicare con apposito codice nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il codice 83: l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.
Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
Prospetto aiuti di Stato, quadro RS nel Modello Redditi 2021
I contributi a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.