Può essere recuperata la ritenuta d’acconto sui contributi erogati da un ente pubblico, a seguito dell’emergenza epidemiologica, nei confronti dei “mandatari”. Tali contributi, infatti, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia applicato la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituti.
A tal fine l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 15 marzo 2021.
Contributi Covid-19: deroghe al regime fiscale
L’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, richiama l’art. 6, co. 2 del TUIR (Dpr. n. 917/1987) il quale specifica che i:
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. “danno emergente”).
Tuttavia, la predetta disciplina può essere oggetto di deroga da parte del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.
Classico esempio è l’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore:
- dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tale indennità, per espressa previsione legislativa, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Esenzione fiscale contributi a fondo perduto
L’esenzione fiscale appena citata è confermata all’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. Tale norma ha previsto che I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione:
- del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la non concorrenza a tassazione.
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Recupero della ritenuta d’acconto
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che i contributi covid-19 erogati ai lavoratori autonomi in trattazione non siano imponibili nei confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Ente pubblico economico abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti.
Di conseguenza, l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta. Quest’ultimo, poi, potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24.
Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.