I contribuenti forfettari e ISA hanno tempo fino al 20 luglio per effettuare il pagamento delle imposte a saldo e acconto in scadenza il 30 giugno. La proroga, comunicata dal MEF in data 22 giugno, riguarda i forfettari, i minimi e i soggetti ISA, ossia coloro che sono soggetti alle cosiddette pagelle di affidabilità fiscale e riguarda i versamenti IRPEF, IRES e imposte sostitutive scadenti al 30 giugno.
La proroga al 20 luglio potrebbe essere in seguito prolungata al 30 settembre. A prevederlo, è un apposito emendamento discusso in fase di conversione in legge del decreto Rilancio. Ecco in chiaro i soggetti interessati dalla proroga e coloro che invece devono rispettare la scadenza del 30 giugno.
Versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte sui redditi
Il 30 giugno scade, di regola, il termine per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020.
La scadenza riguarda: Irpef, Ires, imposte sostitutive per i forfettari e i minimi, cedolare secca ecc.
Alla stessa data può essere versato il saldo Iva o la prima rata dello stesso laddove si è optato per la rateazione. Al netto delle misure adottate per l’emergenza covid-19, la prima scadenza utile per il versamento del saldo Iva è al 16 marzo.
Chi sono i soggetti interessati alla proroga dei versamenti al 20 luglio
Prendendo spunto dalla risoluzione, Agenzia delle entrate, n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 20 luglio, riguarda tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo le attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), indipendentemente dal fatto che gli stessi soggetti applichino o meno tali indici;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Proroga anche i contribuenti forfettari e i minimi
Nel rispetto dei requisiti appena elencati, , risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:
- applicano il regime forfettario,
- applicano il regime fiscale dei minimi;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari.
- coloro che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
I contribuenti forfetari beneficiari appieno della proroga al 20 luglio.
Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti
Le imposte interessate dalla proroga
Rientrano nella proroga dei versamenti:
- l’IRPEF;
- l’IRES;
- l’imposta sostitutiva pagata dai contribuenti forfetari e dei minimi;
- la cedolare secca sul canone di locazione,
- l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o
- sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Anche il versamento del Saldo Iva e delle eventuali rate rientra nella proroga dei versamenti in esame.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato entro il 20 luglio senza applicazione di interessi.
La proroga per coloro che presentano il 730 senza sostituto
Nessuna proroga è prevista al momento per coloro che presentano il 730 senza sostituto d’imposta, si dovrà dunque rispettare la data del 30 giugno. L’alternativa è quella di rimandare il versamento dell’Irpef in sede di ravvedimento operoso.
In tale caso, il contribuente sarà tenuto a versare:
- l’imposta dovuta,
- gli interessi
- e la sanzione. Sanzione del 30% ridotta a secondo del momento in cui è effettuato il versamento dell’imposta rispetto alla data originaria del 30 giugno. Le riduzioni applicabili sono individuate all’art.13 del D.Lgs 472/1997.
In tale modo però, finché non è effettuato il versamento complessivo dovuto, il contribuente si espone al rischio di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate. Accertamento che preclude la possibilità di versare la sanzione in misura ridotta.
E’ da ricordare che, solo per quest’anno, anche coloro avrebbero un datore di lavoro che può effettuare i conguagli in busta paga, possono ricorrere al 730 senza sostituto.
Difatti, tale possibilità è stata prevista dal decreto Rilancio per agevolare le operazioni di conguaglio a credito dei lavoratori dipendenti.
L’abolizione del saldo e acconto IRAP
Al di la della proroga in esame, è da ricordare che l’articolo 24 del decreto Rilancio ha disposto l’abolizione del pagamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020. Sono interessate le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi.