Come è noto, la delega fiscale impegna il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per la revisione integrale del sistema tributario italiano. Ecco perché la delega fiscale all’Esecutivo va intesa come il punto di partenza essenziale, per il varo delle riforme nel campo delle tasse, della giustizia tributaria e dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Non a caso, tra i temi della riforma fiscale abbiamo ad esempio la struttura dell’Irpef, la revisione della tassazione d’impresa e dell’Iva oppure il progressivo superamento dell’Irap.
Ebbene, come comunica FiscoOggi, in tema di delega fiscale e liti tributarie il decreto attuativo è ufficiale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio scorso. Il testo in particolare contiene le nuove regole previste dalla delega fiscale (legge n. 111/2023) per quanto attiene al contenzioso tributario. Vediamo più da vicino.
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Delega fiscale: principali novità sul contenzioso tributario
Il riferimento normativo è al decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Come evidenzia la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, le norme in oggetto, il cui scopo primario è la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione, entrano in vigore da giovedì 4 gennaio.
Le disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dopo il primo settembre 2024.
Ma quali sono gli aggiornamenti più interessanti a seguito del varo di questo decreto attuativo per la riforma fiscale? Ebbene, di seguito offriremo una sintesi per punti di queste novità.
Procura telematica
Grazie al d. lgs. del 30 dicembre scorso, le aggiornate norme tributarie permettono di inserire la firma digitale all’incarico conferito al proprio difensore. In particolare, laddove la procura sia conferita su supporto cartaceo, il difensore ne depositerà online la copia per immagine su supporto informatico, comprovandone la conformità.
E nel nuovo comma 7-bis,apposto dal decreto attuativo in campo fiscale, vi si trova scritto che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto al quale si riferisce:
- laddove sia rilasciata su un distinto documento informatico depositato in forma telematica, con l’atto a cui la stessa si riferisce
- laddove sia rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, depositata digitalmente con l’atto al quale la stessa si ricollega.
Evidentemente sono novità che mirano ad una maggiore digitalizzazione del processo tributario, favorendone la speditezza.
Obblighi in tema di notifiche e comunicazioni
In tema di comunicazioni, notificazioni e depositi in via telematica, all’art. 16 bis del decreto recante disposizioni sul processo tributario è introdotta la modifica, per cui è oggi obbligo del difensore rendere nota ogni variazione dell’indirizzo della PEC alle altre parti costituite e alla Segreteria.
Al contempo, si prevede adesso l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di servirsi meramente delle modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Ecco perché il decreto attuativo della delega fiscale sollecita notevolmente la digitalizzazione del processo tributario.
Litisconsorzio allargato
Nel decreto attuativo, recentemente pubblicato in GU, spazio anche ad altri aggiornamenti mirati ad una maggiore effettività della tutela giudiziaria. Ed infatti il provvedimento implementa il litisconsorzio nelle ipotesi di vizi della notificazione eccepiti verso un atto presupposto, emesso da un soggetto differente da quello che ha emesso l’atto impugnato. A tal fine il nuovo decreto inserisce il comma 6-bis all’art. 14, disponendo che il ricorso deve essere sempre proposto ad ambo i soggetti.
Obblighi firma digitale
Il d. lgs n. 546 del 1992 aggiornato dal decreto attuativo della riforma fiscale ha, nella sua versione odierna, un articolo inedito. Infatti nel 17-ter il legislatore, oltre a stabilire che atti, verbali e provvedimenti siano scritti sempre in modo chiaro e sintetico, ha fissato che:
- gli stessi siano sottoscritti con firma digitale;
- la liquidazione delle spese del giudizio debba considerare comunque la violazione dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale e delle regole tecniche del processo tributario telematico.
Questo il contesto normativo odierno, pur permanendo l’obbligo di adoperarsi alla regolarizzazione entro il termine perentorio indicato dal magistrato. Al contempo il decreto del 30 dicembre cancella reclamo e mediazione tributaria.
Udienze da remoto: disposizioni agevolative
A riprova della maggior digitalizzazione del processo tributario, il decreto attuativo dà spazio alle udienze da remoto, a cui si dovrà garantire la priorità. Ecco perché sono due gli articoli modificati dal d. lgs n. 220/2023, ovvero il 33 comma 1 e il nuovo articolo 34 bis – incluso in sostituzione dell’abrogato comma 4 dell’art. 16 del decreto n. 546 del 1992.
Ad esempio si permette oggi anche per una sola delle parti costituite, di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto. Al contempo a distanza è e sarà possibile anche la trattazione in camera di consiglio.
Testimonianza telematica
Il citato decreto attuativo modifica anche altre regole di cui al d. lgs. n. 546/1992, sul processo tributario. In particolare all’art. 7, troviamo la modifica della disciplina della testimonianza scritta, disponendo che possa essere compiuta anche in modo telematico la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale.
Non a caso il relativo modello, come pure le collegate istruzioni per la compilazione, sono accessibili sul sito web del dipartimento della Giustizia tributaria.
Spese del giudizio
Al d. lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario, il citato decreto attuativo aggiunge il nuovo comma 2 all’art. 15, disponendo che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte:
- non soltanto in ipotesi di soccombenza reciproca o laddove sussistano gravi ed eccezionali motivi da specificare in motivazione,
- ma anche laddove la parte sia risultata vittoriosa sulla scorta di documenti decisivi che la stessa ha prodotto esclusivamente nel corso del giudizio tributario.
Ulteriori novità di cui al decreto n. 220 del 30 dicembre
Apportando modifiche all’art. 35 del d. lgs. n. 546 del 1992, il decreto dispone poi la lettura immediata del dispositivo da parte dei giudici tributari, salva la possibilità di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite (entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni). Il collegio dovrà esporre oralmente, e nel dettaglio, tutti gli elementi chiave della decisione.
L’art. 37 modificato dispone oggi il deposito telematico della sentenza, come pure l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario.
Infine il decreto reca la nuova disciplina della conciliazione anche in Cassazione. Infatti negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del Dlgs n. 546/1992, è oggi previsto che le regole sulla conciliazione fuori udienza valgano, in quanto compatibili, anche alle liti pendenti presso la Suprema Corte. Non solo: la proposta di conciliazione può essere effettuata dalla stessa Corte, d’ufficio, considerati i precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del contendere.